Buongiorno, Le vorrei chiedere un chiarimento per quanto riguarda la liquidazione dei dipendenti pubblici, cioè per quanto riguarda i famosi 30.000 euro se spettano soltanto ai quota cento o anche ai precoci con 42,10 anni di contributi?

Così come chiarito dal decreto 4/2019 all’articolo “i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la “pensione quota 100”, “possono chiedere “importo finanziabile pari a 30.000 euro” a titolo di anticipo TFS “presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell’indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Associazione Bancaria Italiana, sentito l’INPS.

Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’INPS trattiene il relativo importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti da INPS, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che il soggetto di cui a al comma 2 vanta nei confronti dell’Inps.”

Alla misura potranno aderire quasi tutti i dipendenti statali e non solo quelli che accederanno alla pensione con la quota 100. I beneficiari della norma, infatti, includono coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro e che accedono al pensionamento con requisiti in base all’articolo 24 del Decreto Legislativo numero 201 del 2011 o per la quota 100.

Si tratta dunque di coloro che accedono alla pensione con:

  •  con quota 100 a 62 anni con 38 anni di contributi
  • alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età ed almeno 20 anni di contributi
  • alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne
  • con l’ape sociale.

Rientra, quindi, negli aventi diritto.

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“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.
Non si forniscono risposte in privato.”