Molti pensionati che si sono ritirati dal mercato occupazionale con Quota 100 e hanno valutato la possibilità di continuare a lavorare o collaborare. È vietata l’attività lavorativa una volta che ci si è ritirati dal mercato del lavoro con Quota 100?

Rispondiamo in questa guida di Investire Oggi ad un quesito pervenuto in Redazione:

“Vorrei fare amministratore gestionale in una ASD è possibile con pensione quota 100?”.

Il 31 dicembre 2021 è scaduto il termine per andare in pensione con la misura previdenziale Quota 100 e il lettore ci chiede se possa lavorare come amministratore gestionale in una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD).

Fare l’amministratore con Quota 100 è possibile? Rispondiamo alla domanda.

Lavorare dopo Quota 100: è possibile?

Il limite imposto dalla misura previdenziale quota 100, che impedisce il cumulo dei redditi da lavoro con quelli da pensione fino al compimento dei 67 anni (con l’esclusione del lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro l’anno), desta molti pensieri per chi ha deciso di andare in pensione con Quota 100.

La pensione con quota 100 non inibisce al pensionato di svolgere un’attività lavorativa ma impedisce di cumulare i redditi da lavoro con quelli da pensione. Infatti, la normativa vigente parla di incumulabilità dei redditi da lavoro con quelli di pensione.

INPS, con la Circolare 117/2019, ha chiarito che non basta lo svolgimento dell’attività lavorativa perchè si verifichi la sospensione dell’assegno previdenziale, ma è necessario che il pensionato incassi redditi non cumulabili con la pensione.

Sono cumulabili con Quota 100 eventuali indennità percepite per trasferte, rimborsi spese di viaggio e trasporti, spese di vitto ed alloggio.

Pensione Quota 100: si può lavorare come amministratore gestionale?

Il lettore, in quanto amministratore gestionale di ASD, ci chiede se può lavorare e percepire l’assegno previdenziale con Quota 100.

Il pensionato non è obbligato alla cessazione dell’attività lavorativa, a meno che la pensione alla quale ha diritto non sia:

  • una pensione anticipata ottenuta in qualità di lavoratore precoce, con 41 anni di contributi;
  • una pensione anticipata con opzione quota 100 (art.14 D.L: 4/2019), che è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, sino al compimento dei 67 anni;
  • un assegno ordinario d’invalidità o una pensione d’inabilità o d’invalidità specifica.

Pertanto, i redditi da amministratore gestionale di ASD sono incumulabili con i redditi da pensione con Quota 100.