Capita non di rado che siano i genitori ad accendere il mutuo per la casa intestata al figlio.

In tale contesto è lecito chiedersi se le agevolazioni prima casa under 36 di cui al decreto Sostegni-bis spettino o meno.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le agevolazioni prima casa under 36

Le agevolazioni prima casa under 36 sono state introdotte con l’art.64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis.

Il decreto appena richiamato dispone in merito all’acquisto dell’immobile prima casa, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti/mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze.

Se l’abitazione è intestata al figlio e il mutuo lo pagano i genitori

Capita non di rado che siano i genitori ad accendere il mutuo per la casa intestata al figlio under 36. Dunque prima casa intestata al figlio under 36, con mutuo intestato ai genitori.

In tale contesto, è lecito chiedersi se le agevolazioni prima casa arder 36 spettino o meno.

Su tale passaggio, se la casa è intestata al figlio, dunque il rogito è a suo nome, sembra corretto ritenere che il figlio under 36 possa beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto Sostegni-bis: esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

Discorso a parte va fatto in merito al mutuo e all’esenzione dell’imposta sostitutiva sul mutuo stesso.

A tal proposito, in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 12/E 2021, il finanziamento deve essere erogato per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili per i quali ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR: a favore di soggetti mutuatari che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno un valore ISEE, non superiore a 40.000 euro annui.

Dunque, se il mutuo è accesso dai genitori che non rispettano i suddetti requisiti l’esenzione non spetta. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sarà applicabile nella misura dello 0,25 per cento nel caso in cui l’immobile sia prima casa. Qualora non sussista tale requisito, l’aliquota da applicare è pari al 2 per cento.