La sospensione dei termini per porre in essere gli adempimenti per mantenere le agevolazioni prima casa opera anche nel periodo che intercorre tra la fine della sospensione e l’intervento di proroga del D.L. 228/2021, decreto Milleproroghe.

A fornire questa importante precisazione è l’Agenzia delle entrate con la circolare n°8/E 2022.

Analizziamo gli ulteriori chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle entrate.

La sospensione dei termini per gli adempimenti agevolazioni prima casa

In considerazione della pandemia e delle limitazioni poste dal Governo alla libera circolazione delle persone durante la stessa, sono stati sospesi i termini entro i quali porre gli adempimenti necessari per mantenere le agevolazioni prima casa.

Nello specifico:

  • l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 ha sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere le agevolazioni o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa;
  • il decreto legge n. 183/2020, articolo 3 – comma 11-quinquies, decreto “Milleproroghe” 2020, ha prolungato la sospensione al 31 dicembre 2021.

Da qui, i termini entro i quali bisognava porre in essere gli adempimenti necessari per non perdere le agevolazioni prima casa sono ripresi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L’articolo 3, comma 5-septies, del decreto-legge n. 228 del 2021, c.d decreto Milleproroghe, post conversione in legge ( Legge n. 15 del 2022) è intervento su tale ultimo termine, prorogandolo al 31 marzo 2022.

Considerato che la proroga è avvenuta ampiamente dopo la scadenza del 1° gennaio, c’era il dubbio se la stessa avesse portata retroattiva o meno.

Ebbene questi e altri aspetti sono stati analizzati dall’Agenzia delle entrate nella circolare n°8/E 2022.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Nella circolare citata, in prima battuta viene ribadito quali sono i termini oggetto di sospensione.

In particolare, la sospensione riguarda i seguenti termini:

  • i 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune della nuova abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve comprare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un’abitazione principale, deve procedere alla vendita della casa ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

La sospensione opera anche in riferimento al termine dei 12 mesi entro i quali è necessario procedere all’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”.

Termine quest’ultimo stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a quest’ultimo acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (art.7 della Legge 448/1998)

Retroattività della proroga del decreto Milleproroghe

Nella circolare in parola, è espressamente riportato che:

ai fini della decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per fruire dei benefici “prima casa”, non si tiene conto del periodo antecedente l’entrata in vigore della norma, compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 28 febbraio 2022, nel senso che la sospensione dei termini deve ritenersi operante anche in relazione a tale periodo, ancorché anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga in commento.

Difatti la proroga della sospensione disposta dal D.l. Milleproroghe opera in maniera retroattiva.

In tal modo è confermato quanto specificato dalla nostra redazione di Investire Oggi con l’approfondimento Agevolazioni prima casa, la sospensione vale per tutti.

I termini sospesi inizieranno nuovamente a decorrere da domani  1° aprile 2022.