La sospensione dei termini entro i quali porre in essere gli adempimenti per le agevolazioni prima casa vale per tutti?

Il decreto Milleproroghe ha prolungato i termini della sospensione, senza modificare l’ambito soggettivo della norma.

Ecco chi può beneficiare della sospensione degli adempimenti per beneficiare della agevolazioni prima casa.

La sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa

Prima dell’intervento del D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe, post conversione in legge, la sospensione degli adempimenti per beneficiare della agevolazioni prima casa operava fino al 31 gennaio 2022.

Infatti, per evitare la decadenza dai benefici “prima casa”:

  • l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 ha sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere le agevolazioni o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa;
  •  il  decreto legge n. 183/2020, articolo 3 – comma 11-quinquies, decreto “Milleproroghe” 2020, ha prolungato la sospensione al 31 dicembre 2021.

Pertanto, i termini entro i quali bisognava porre in essere gli adempimenti necessari per non perdere le agevolazioni prima casa hanno ripreso decorrenza dal 1° gennaio 2022.

I termini sospesi

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n°9/2020, ha messo nero su bianco che la sospensione riguarda i seguenti termini:

  • i 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune della nuova abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve comprare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un’abitazione principale, deve procedere alla vendita della casa ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”

La sospensione opera anche in riferimento al termine dei 12 mesi entro i quali è necessario procedere all’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”.

Termine stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a quest’ultimo acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Il riferimento è all’art.7 della Legge 448/1998.

La sospensione del decreto Milleproroghe vale per tutti?

Con il D.L. 228/2021, decreto Milleproroghe, post conversione in legge 2022, il periodo di sospensione è stato allungato fino al 31 marzo 2022.

Da qui, i termini per porre in atto gli adempimenti necessari per beneficiare delle agevolazioni prima casa, saranno sospesi fino al 31 marzo 2022, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021. Per gli acquisti effettuati nel periodo di sospensione, 23 febbraio 2020-31 marzo 2022, i termini inizieranno a decorrere dal 1° aprile 2022.

Detto ciò, la norma non fa precisazioni in merito all’ambito soggettivo della proroga.

Difatti, l’agevolazione riguarda la generalità dei contribuenti che acquistano la loro “prima casa”.