Nella risposta all’interpello n. 362 del 2019, dell’Agenzia delle entrate, vengono chiarite una serie di questioni e di regole a cui è indispensabile attenersi ai fini delle agevolazioni prima casa, anche per quanto riguarda le pertinenze.

Agevolazioni acquisto prima casa: quali sono

La stessa ADE specifica che:
«L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni.
Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.


Se, invece, il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna».
A tal fine è necessario trasferire la propria residenza, entro un anno dall’acquisto dell’immobile, nel comune in cui esso ha sede. Pena la revoca del Bonus fiscale concesso.

Attualmente queste agevolazioni sono previste per le seguenti categorie catastali:
A/2 abitazioni di tipo civile;
A/3 abitazioni di tipo economico;
A/4 abitazioni di tipo popolare;
A/5 abitazione di tipo ultra popolare;
A/6 abitazione di tipo rurale;
A/7 abitazioni in villini;
A/11 abitazioni e alloggi tipici dei luoghi.

Le stesse agevolazioni valgono anche per le pertinenze?

Per quanto riguarda l’acquisto delle pertinenze ( definite dall’art. 817 del codice civile come: «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima» ), vengono assoggettate allo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, purché si rispettino alcune precise regole:
L’immobile di pertinenza deve essere destinato in modo durevole a servizio dell’abitazione principale;
L’immobile principale deve, ovviamente, essere acquistato applicando l’agevolazione prima casa.


Ciò, comunque, vale per le sole seguenti categorie catastali: magazzini e locali di deposito (C/2); rimesse e autorimesse (C/6); e tettoie chiuse o aperte (C/7). Si può beneficiare del bonus, per l’acquisto di un solo immobile appartenente ad una di queste categorie catastali, anche se acquistate a distanza di tempo rispetto all’immobile principale.

Risposta n. 362 dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto pertinenze prima casa e agevolazioni fiscali

Con un’istanza avente ad oggetto: «Applicazione della tassazione agevolata ‘prima casa’ alla pertinenza della unità immobiliare A1, per la quale si è fruito del regime di favore – Punto terzo della nota II bis dell’art. 1 Tariffa, Parte 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212», un contribuente chiede all’ Agenzia Delle Entrate, se sia possibile usufruire dell’agevolazione “prima casa” per un immobile di categoria catastale C/2 di pertinenza di un immobile di categoria A/1. Il primo acquistato diversi anni dopo il secondo.
La questione non è delle più scontate. L’immobile principale è stato acquistato in un periodo storico in cui anche le categorie catastali A/1 ( Abitazione di tipo signorile ), rientravano fra gli immobili oggetto del bonus.
L’Agenzia Delle Entrate risponde positivamente al quesito del contribuente, e, altresì, chiarisce che: “La Circolare 7 giugno 2010/E, n. 31, al paragrafo 1.1, ha precisato che la normativa di riferimento e la prassi correlata richiedono, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa alle pertinenze, che queste ultime accedano ad un’abitazione acquisita fruendo dei medesimi benefici.
In tal senso, il regime impositivo relativo all’acquisto dell’abitazione principale è dirimente per stabilire il regime impositivo della relativa pertinenza, seppur acquistata successivamente”.

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