Dal 31 ottobre riprendono a decorrere i termini di decadenza entro cui porre in essere gli adempimenti richiesti al contribuente ai fini delle agevolazioni prima casa.

Sono stati oggetto di sospensione ad esempio i 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune della nuova abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve comprare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.

Vediamo nello specifico cosa accadrà al 31 ottobre per chi ha acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa.

La sospensione degli adempimenti per le agevolazioni prima casa

Le vicissitudini legate al Covid, con le limitazioni poste sulla libera circolazione delle persone, hanno portato il Governo a sospendere i termini entro i quali è richiesto al contribuente di porre in essere specifici adempimenti ai fini della spettanza delle agevolazioni prima casa.

In particolare, la sospensione è stata disposta con una serie di interventi così individuati:

  • con l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 il Governo ha sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere le agevolazioni prima casa o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
  • il DL 183/2020, decreto “Milleproroghe” 2020 ha portato il termine di sospensione al 31 dicembre 2021;
  • il DL 228/2021, c.d decreto Milleproroghe 2021, post conversione in legge ( Legge n. 15 del 2022) ha esteso la sospensione al 31 marzo 2022;
  • con il DL 198/2022, decreto Milleproroghe ( L.n° 14/2023), la sospensione è stata prorogata con effetto retroattivo,  dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023.

Dunque, i termini per le agevolazioni prima casa saranno sospesi fino al 30 ottobre 2023.

Tale ultimo proroga è stata adottata dopo che i termini erano già iniziati a decorrere (o ripresi a decorrere).

Da qui, è stata confermata la validità degli atti di accertamento emessi dal Fisco rispetto a coloro che, dopo la fine dell’ultima sospensione (al 31 marzo 2022), non hanno rispettato i termini per le agevolazioni prima casa.

Le scadenze interessate dalla sospensione

Detto ciò, la sospensione ha riguardato le seguenti scadenze:

  • i 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune della nuova abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve comprare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un’abitazione principale, deve procedere alla vendita della casa ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

La sospensione aveva effetti anche rispetto al termine dei 12 mesi entro i quali è necessario procedere all’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”.

Tale ultima scadenza riguarda coloro i quali hanno acquistato un altro immobile e, in relazione a quest’ultimo acquisto, intendono sfruttare un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (art.7 della Legge 448/1998).

Agevolazioni prima casa. Il 31 ottobre la scadenza è cruciale

In base a quanto detto fin qui, la sospensione degli adempimenti opera fino al 30 ottobre grazie al DL Milleproroghe.

Cosicchè:

  • per gli acquisti effettuati prima del 23 febbraio 2020, i termini sospesi riprenderanno a decorrere dal 31 ottobre 2023;
  • per quelli effettuati in data successiva al 23 febbraio, inizieranno a decorre dal 31 ottobre 2023.

Rimane fermo che non sono stati oggetto di sospensione:

  • il termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione “prima casa”, previsto dal comma 4 della nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR 131/1986-TUR) (periodo di monitoraggio sulla vendita dell’immobile oggetto delle agevolazioni prima casa-esclusione pro contribuente);
  • i termini di decadenza previsti per l’ultimazione di immobili trasferiti in corso di costruzione, che, una volta realizzati, presentino le caratteristiche di case di abitazione riconducibili in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A93.

Su tale ultimo punto, facciamo riferimento al termine triennale entro il quale devono essere ultimati i lavori di ristrutturazione su immobili contigui.

Immobili acquistati con l’intento di realizzare un’unica unità abitativa per sfruttare i benefici “prima casa”

Riassumendo.

  • Dal 31 ottobre riprendono a decorrere i termini legati alle agevolazioni prima casa;
  • per gli acquisti effettuati prima del 23 febbraio 2020, i termini sospesi riprenderanno a decorrere dal 31 ottobre 2023;
  • per quelli effettuati in data successiva al 23 febbraio, inizieranno a decorre dal 31 ottobre 2023.