Arriva una nuova sospensione per i termini entro i quali è necessario porre in essere gli adempimenti richiesti dalla legge per beneficiare delle agevolazioni prima casa (nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986). Infatti, in sede di conversione in legge del DL 198/2022, c.d. decreto Milleproroghe, è stato approvato un emendamento che ristabilisce la sospensione.

L’ultima sospensione dei termini ha avuto effetti fino al 31 marzo 2022. La nuova sospensione, in maniera retroattiva, coprirà il periodo 1° aprile 2022-31 ottobre 2023.

Nei fatti, anche coloro i quali non hanno posto in essere gli adempimenti necessari dopo il 31 marzo 2022, sono ancora in tempo per non perdere le agevolazioni prima casa. Attenzione però, la nuova norma: conferma la validità degli atti di accertamento emessi dal Fisco rispetto a coloro che, dopo la fine dell’ultima sospensione, non hanno rispettato i termini per le agevolazioni prima casa; prevede l’impossibilità di chiedere a rimborso quanto pagato in più per decadenza dei termini.

Dunque, rispetto alle violazioni già contestate, la proroga della sospensione non avrà alcun effetto.

La sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa

La prima sospensione dei termini per beneficiare delle agevolazioni prima casa, è stata adottata dall’allora Governo Conte durante la pandemia.

In particolare, con l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020. Il decreto appena citato ha sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere le agevolazioni prima casa o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Successivamente:

  • il DL 183/2020, decreto “Milleproroghe” 2020 ha portato il termine di sospensione al 31 dicembre 2021;
  • il DL 228/2021, c.d decreto Milleproroghe 2021, post conversione in legge ( Legge n. 15 del 2022) ha allungato la sospensione al 31 marzo 2022.

Quali termini sono oggetto di sospensione?

In particolare, la sospensione riguardava:

  • i 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune della nuova abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve comprare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un’abitazione principale, deve procedere alla vendita della casa ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

La sospensione aveva effetti anche rispetto al termine dei 12 mesi entro i quali è necessario procedere all’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”.

Termine quest’ultimo stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a quest’ultimo acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (art.7 della Legge 448/1998).

Riprendendo le indicazioni contenute nella circolare n°8/E 2022, la sospensione copre tutto il periodo 23 febbraio 2022-31 marzo 2022. Senza soluzione di continuità.

Agevolazioni prima casa. Nuova sospensione nel DL Milleproroghe

Come accennato in premessa, in sede di conversione in legge del DL 198/2022, c.d. decreto Milleproroghe, la sospensione viene prorogata. Con effetto retroattivo dal 1° aprile 2022 al 31 ottobre 2023.

Rimane fermo che non rientrano nella sospensione dei termini:

  • il termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione “prima casa”, previsto dal comma 4 della nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR 131/1986-TUR) (periodo di monitoraggio sulla vendita dell’immobile oggetto delle agevolazioni prima casa-esclusione pro contribuente);
  • i termini di decadenza previsti per l’ultimazione di immobili trasferiti in corso di costruzione, che, una volta realizzati, presentino le caratteristiche di case di abitazione riconducibili in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A93.

Su tale ultimo punto, stiamo facendo riferimento al termine triennale entro il quale devono essere ultimati i lavori di ristrutturazione su immobili contigui.

Immobili acquistati con l’intento di realizzare un’unica unità abitativa per sfruttare i benefici “prima casa”.