FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, ha appena risposto a un quesito di un proprio lettore. Grazie al quale ha fornito utili chiarimenti in merito alla vendita di una pertinenza oggetto di agevolazioni prima casa.

In particolare, il contribuente si chiede se sia possibile fruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998 in caso di vendita di un posto auto di pertinenza dell’abitazione principale, acquistato con le agevolazioni prima casa, e riacquisto entro un anno di un nuovo garage pertinenziale.

Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.

Agevolazioni prima casa, cosa succede alle pertinenze?

L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione (non di lusso) in presenza di determinate condizioni.

Chi acquista da un privato deve versare un’imposta di registro del 2% (anziché del 9%) e le imposte ipotecaria e catastale pari a 50 euro ciascuna.

Se invece il venditore è un’impresa, l’acquirente dovrà versare l’IVA calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% (anziché al 10%) e le imposte di registro, catastale e ipotecaria pari a 200 euro ciascuna.

Non è possibile fruire di tali agevolazioni se il soggetto possiede un’altra casa nello stesso Comune del nuovo acquisto, oppure se acquistata con le stesse agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata. Le agevolazioni “prima casa” spettano anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

In caso di vendita degli immobili acquistati prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 448/1998: ai contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dalla vendita di un precedente immobile oggetto di agevolazione, un’altra casa, è riconosciuto “un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”.

Bisogna chiedersi, a questo punto, se tale norma si applica anche alle pertinenze.

Vendita e riacquisto di una pertinenza, si perde il beneficio?

Ritornando al quesito posto in apertura di questo articolo, la risposta purtroppo è negativa.

Come chiarito anche da FiscoOggi.it, citando la risoluzione n. 30 del 1 febbraio 2008, “il contribuente che vende un garage pertinenziale acquisito con i benefici “prima casa” e che, successivamente, riacquista entro un anno dalla vendita un altro garage con le agevolazioni “prima casa” non ha diritto anche al credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998”.