Il residente all’estero può godere dell’agevolazione prima casa per l’immobile acquistato in Italia anche se non trasferisce qui la residenza?

La questione è affrontata dall’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi e da ultimo in una recente risposta ad istanza di interpello.

I requisiti per il beneficio prima casa

Il concetto di “prima casa” è quello legato verificarsi di determinate condizioni cui ne consegue l’applicazione di determinate agevolazioni fiscali, come ad esempio l’imposta di registro con aliquota ridotta del 2%.

Stiamo parlando della c.d. “agevolazioni prima casa” la quale trova applicazione al ricorrere (congiuntamente) dei seguenti requisiti:

  • l’immobile che si acquista non deve appartenere alle categorie catastali di lusso (quindi non devono essere A/1, A/8 ed A/9)
  • l’immobile che si acquista deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza oppure ve la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto o nel comune dove svolge la sua attività lavorativa
  • il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile
  • l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

Ad ogni modo è previsto che il beneficio prima casa è ammesso anche nel caso in cui chi acquista l’immobile, in quel momento, è già possessore di altro immobile acquistato anch’esso con la stessa agevolazione ma procede a vendere quest’ultimo entro 1 anno dall’atto di acquisto della nuova casa. Laddove ciò non sia fatto, si decade dall’agevolazione, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.

La tassazione di favore, inoltre, spetta, limitatamente alle imposte ipotecaria e catastale, anche nel caso in cui si acquisti la “prima casa” per donazione o per successione mortis causa

Agevolazione prima casa residente estero

Tra i requisiti richiesti per l’agevolazione prima casa, dunque, è richiesto che l’immobile acquistato debba essere situato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza oppure ve la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto o nel comune dove svolge la sua attività di lavoro.

La stessa normativa che prevede il bonus prima casa, prevede che l’agevolazione spetti anche nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, a condizione che l’immobile acquistato costituisca la “prima casa” nel territorio italiano e senza alcun obbligo di fissare la residenza.

La cosa è stata ribadita dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 751 del 28 ottobre 2021.

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