A partire dal 9 agosto entrerà in vigore il decreto dello scorso 20 marzo per aiutare gli inquilini colpevoli di morosità a pagare le rate dell’affitto scadute.

A rendere operativo lo stanziamento di quasi 60 milioni di euro  in favore delle famiglie che versano in una situazione economica disagiata èl apubblicazione del decreto in GU lo scorso 25 luglio.

Morosità incolpevole, quali novità?

Secondo il decreto ministeriale la morosità incolpevole consiste nella impossibilità di pagare il canone di locazione a causa della perdita consistente della capacità reddituale del nucleo familiare.

La morosità incolpevole si manifesta all’incorrere di una delle seguenti situazioni:

  • perdita del lavoro per li­cenziamento;
  • accordi aziendali o sinda­cali con consistente riduzio­ne dell’orario di lavoro;
  • ­cassa integrazione or­dinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capa­cità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Morosità incolpevole: criteri d’accesso

Sarà il Comune a verificare l’esistenza dei seguenti requisiti per l’accesso ai contributi relativi alla morosità incolpevole che sono:

  • un reddito I.S.E. non superiore a 35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
  • essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  • avere cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Sempre compito del Comune verificare che il richiedente e il suo nucleo familiare siano titolati di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.