Nel 2006 nel nostro ordinamento è stato inserito l’affidamento condiviso dei figli per consentire ai minori di poter continuare a vivere la propria quotidianità con entrambi i genitori dopo la loro separazione ma anche per permettere ad entrambi i genitori di esercitare il proprio diritto/dovere genitoriale.

L’affidamento condiviso ha dovuto subire nel corso degli anni lo sconto con la reale prassi quotidiana di genitori e figli e proprio per questo, per dare un nuovo impulso a questo istituto, il tribunale di Brindisi ha tracciato delle linee guida per venire incontro a genitori e figli.

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Linee guida affidamento condiviso

I giudici, in caso di separazione dei genitori, raccomandano l’applicazione di queste linee guida in sede di omologazione di separazione per trarre sicuri benefici dall’affidamento condiviso dei figli.

Vediamo quali sono le raccomandazioni dei giudici.

  • I minori dovrebbero essere domiciliati da entrambi i genitori ritenendo la residenza un mero dato anagrafico. In questo modo non dovrebbe esserci alcuna differenza tra il genitore che ha la stessa residenza dei figli e l’altro.
  • Entrambi i genitori devono occuparsi della quotidianità dei figli e proprio per questo il padre e la madre dovranno frequentare i figli in modo equivalente. Proprio in quest’ottica si inserisce anche l’assegnazione della casa coniugale: non essendoci più un genitore collocatario, infatti, la casa coniugale torna al suo legittimo proprietario, se appartiene soltanto ad uno dei due coniugi. Se è di entrambi si consiglia una locazione dell’immobile o, in caso vi resti ad abitare uno dei due coniugi questi dovrà corrispondere all’altro il 50% del valore della locazione.
  • Se entrambi i genitori provvedono alla cura dei figli non ci sarà bisogno di un assegno di mantenimento che potrà vedersi attribuire la sola finalità di equilibrio solo nel caso vi sia una sproporzione nel reddito dei due coniugi.