Possono farsi rientrare tra le spese che danno diritto al credito d’imposta adeguamento istituito con il decreto Rilancio anche quelle sostenute per la realizzazione di una ulteriore veranda esterna (al locale) coperta, dotata di arredi lavabili e sanificabili, per aumentare la superficie utilizzabile dai clienti nel periodo estivo/invernale, nel rispetto del distanziamento sociale?

Un contribuente pone questa specifica domanda all’Agenzia delle Entrate con apposita istanza di interpello. Vediamo cosa ne pensa, quindi, l’Amministrazione finanziaria.

Credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro: misura e limiti di spesa

Il credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro è stato istituito con il decreto Rilancio e si sostanza in un credito d’imposta pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per

“interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza”.

Il beneficio spetta per un massimo di spesa pari ad 80.000 euro (per cui l’ammontare del credito non può eccedere la misura di 48.000 euro). È utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel Modello F24
  • oppure in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione dell’agevolazione sono stati definiti con il Provvedimento del 10 luglio 2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate. I chiarimenti del caso sono, invece, contenuti nella Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.

Le spese ammesse al credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro

Le spese ammesse al credito d’imposta in commento sono quelle riferite ad “interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2

Come precisato nella richiamata Circolare n. 20/E del 2020, tra questi lavori vi rientrano espressamente:

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza (sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica).
  • gli interventi per l’acquisto degli “arredi di sicurezza” ossia quelli finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro: perché è escluso l’ampliamento del locale?

Per essere ammessi al beneficio, secondo l’Amministrazione finanziaria, deve trattarsi, dunque

“di lavori necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e devono essere stabiliti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida elaborate dalle amministrazioni centrali o dagli enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali”.

La realizzazione di una ulteriore zona esterna (al locale) coperta, dotata di arredi lavabili e sanificabili, per aumentare la superficie utilizzabile dai clienti nel periodo estivo/invernale, nel rispetto del distanziamento sociale, non sembra, per l’Agenzia delle Entrate avere queste finalità (l’intervento è destinato ad ampliare la capienza del locale e non ha finalità tra quelle menzionate). Pertanto, le relative spese non possono essere ammesse al credito d’imposta (Risposta n. 545 del 12 novembre 2020).

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