L’acquisto di una bicicletta elettrica con pedalata assistita può dar diritto alla detrazione IRPEF nella misura del 19% della spesa, ma non in tutti i casi.

L’unica ipotesi in cui ciò è ammesso è laddove la bici sia finalizzata alla locomozione o deambulazione di persone con disabilità. Vediamo le condizioni.

La detrazione IRPEF di spese riguardanti persone con disabilità

L’art. comma 1, lett. c), del TUIR, riconosce una detrazione IRPEF del 19% per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

A tal fine si considerano persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, certificata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, oppure da altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. (Circolare n. 19/E del 2020).

La detrazione è riconosciuta anche se la spesa è stata sostenuta per il familiare disabile (figlio, moglie, genitore, ecc.) fiscalmente a carico. Inoltre non esistono limiti di spesa.

Acquisto della bicicletta con pedalata assistita per il disabile

Ad ammettere la detrazione del 19% anche per l’acquisto della bicicletta elettrica con pedalata assistita del disabile, è stata l’Agenzia delle Entrate, nei propri documenti di prassi.

La possibilità di detrazione emerge anche dalla già menzionata Circolare n. 19/E del 2020, dove è stato detto che l’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che

il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione

Detrazione bicicletta con pedalata assistita: la documentazione necessaria

Ai fini della detrazione e di successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, occorre conservare la dovuta documentazione.

In dettaglio si tratta di:

 

  • fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere
  • certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile.

E’, comunque, possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

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