Se sull’acquisto dell’auto elettrica destinata al soggetto disabile può trovare applicazione l’aliquota IVA del 4% la stessa cosa non può dirsi per l’acquisto della colonnina da ricarica da installare nell’abitazione. Lo si apprende nella Risposta n. 334/E dell’Agenzia delle Entrate 10 settembre 2020.

Aliquota IVA 4% per l’auto del disabile: quando si applica

Per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il legislatore riconosce una serie di agevolazioni fiscali tra cui  l’applicazione dell’IVA al 4%, in luogo del 22%, per l’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
  • di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

La stessa aliquota del 4% trova applicazione anche per l’acquisto contestuale di optional; per le prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata); alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

Colonnina da ricarica per l’auto elettrica del disabile: si applica l’IVA ridotta?

Con riferimento, invece, all’acquisto della colonnina da destinare alla ricarica dell’auto elettrica del disabile, l’Agenzia delle Entrate è arrivata a concludere che:

“non è ammessa la possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 4% all’acquisto di una stazione di carica da installare presso la propria abitazione per ricaricare la propria auto elettrica, posto che la stazione di ricarica non costituisce un “pezzo” destinato all’adattamento del veicolo del disabile”.

Vogliamo, infine ricordare che, l’IVA al 4% si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Il benefico trova applicazione, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).

Tuttavia, è ammesso riottenere l’agevolazione, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

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