Il pignoramento dell’immobile adibito ad abitazione principale è bloccato fino al 30 giugno 2021. Il nuovo termine è frutto della proroga di cui al comma 14 art. 13 del decreto-legge n. 183 del 2020 (decreto Milleproroghe).

Stop pignoramento abitazione principale: dal Cura Italia al Milleproroghe

Tra le misure di sostegno alla famiglie a fronte dell’emergenza Covid-19, il legislatore, con il decreto Cura Italia, aveva stabilito la sospensione, per la durata di sei mesi a decorrere dal 30 aprile 2020 (quindi, fino al 30 ottobre 2020), di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Successivamente il citato termine è stato portato al 31 dicembre 2020 (decreto – legge n. 137 del 2020) – vedi anche D.L. Ristori e pignoramenti immobiliari: abitazione principale in salvo).

Ora il decreto Milleproroghe, in virtù anche del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha ulteriormente prorogato il citato termine di ulteriori sei mesi, ossia fino al 30 giugno 2021.

Il divieto di pignoramento per l’abitazione principale

L’abitazione principale, ricordiamo, è quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Il c.d. “Decreto del fare” (decreto – legge n. 69 del 2013), ha previsto l’interruzione delle procedure esecutive sugli immobili adibiti a “prima casa”, intraprese dalle agenzie di riscossione pubblica. Tuttavia, tale divieto di pignoramento si applica solo se:

  • il debitore abbia quel bene immobile come unica proprietà
  • il debitore vi risieda anagraficamente
  • l’immobile sia accatastato a uso esclusivo di civile abitazione
  • l’immobile non appartenga alla categoria “abitazione di lusso” o di pregio che ricade nelle categorie catastali A/8 e A/9 cioè ville, castelli e dimore storiche.

Potrebbe anche interessarti: