In caso di 730 senza sostituto con risultato a debito, i versamenti devono essere effettuati con modello F24. A seconda se i pagamenti sono effettuati utilizzando o meno credito fiscali in compensazione, le regole di presentazione dell’F24 sono differenti.

Ecco in chiaro come presentare correttamente l’F24 in caso di 730 senza sostituto d’imposta.

Il 730 senza sostituto

Il 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Al contrario, il 730 ordinario senza sostituto si può presentare solo tramite Caf  o professionista abilitato.

Cosa vuol dire senza sostituto?

Significa che colui che presenta il 730 non ha un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli in busta paga; I motivi possono essere diversi. Ad esempio il lavoratore è stato licenziato oppure ha inteso sfruttare la possibilità riconosciuta dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio, solo per quest’anno (vedi pr successivo). Difatti viene ammessa la possibilità di presentare il 730 senza sostituto anche a chi ha un datore di lavoro che può effettuare i conguagli.

730 senza sostituto: le novità del decreto Rilancio

Quest’anno il 730 senza sostituto può essere presentato anche da chi ha un datore di lavoro che può effettuare i conguagli; tale possibilità è ammessa, considerata l’emergenza covid-19, per ridurre il rischio che i datori di lavoro non abbiano la necessaria liquidità per effettuare i conguagli a credito. A prevederlo è il D.l 34/2020, c.d decreto Rilancio.

 

E’ evidente che tale possibilità è praticabile soprattutto laddove il contribuente chiuderà la dichiarazione a credito e dunque vuole mettersi al sicuro circa il pagamento del conguaglio a credito. In questo caso è  conveniente presentare il dichiarativo al più presto. Al contrario con 730 a debito è utile sfruttare i più ampi idi termini di presentazione, con la deadline fissata al 30 settembre.

730 senza sostitutivo: la gestione dei crediti e dei debiti d’imposta

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto, se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

 

  • paga l’F24 in via telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate o in alternativa,
  • entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna, per il pagamento, l’F24 compilato al contribuente.

 

Se dalla dichiarazione emerge un credito, lo stesso è  erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

L’accredito può avvenire anche sul conto corrente del contribuente che ha comunicato le proprie coordinate bancarie. Difatti, le coordinate possono essere comunicate tramite il proprio la proria area riservata Fisconline.

 

Area riservata dalla quale si accede anche al cassetto fiscale.

 

Inoltre, se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate (portale della precompilata), è possibile eseguire il pagamento on line tramite una procedura guidata presente sul portale della precompilata . In alternativa, il contribuente stampa l’F24 precompilato ed effettua il pagamento con le modalità si seguito evidenziate.

 

Entro quando venano effettuati i pagamenti?

 

Valgono le scadenze ordinarie previste per l’Irpef, dunque il saldo e il primo acconto si versano:

  • al 30 giugno (tax day) oppure
  • dal 1 al 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40.

 

In linea generale, valgono gli ordinari piani di rateazione previsti per i contribuenti senza partita Iva.

 

Ad ogni modo, è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso, art.13 D.Lgs 472/1997.

La presentazione dell’F24

Come da indicazioni presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate, i contribuenti non titolari di partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica, possono presentare il modello F24 in forma cartacea presso:

  • qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.)
  • una banca
  • un ufficio postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti oppure presso:

  •  le banche con assegni bancari e circolari
  •  gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari
  •  gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat
  •  uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.

 

Le regole di presentazione cambiano drasticamente se il debito fiscale viene pagato con compensazione anche parziale.

Indipendentemente se si è titolari di partita iva o meno.

Se si compensa un credito fiscale

Coloro che intendono utilizzare in compensazione:

 

  • il credito IVA,
  • i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali,
  • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito,
  • all’IRAP,
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi,

 

sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Ad ogni modo,  l’ F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate:

  • direttamente dal contribuente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro ecc).

Inoltre l’utilizzo di crediti fiscali in compensazione orizzontale (tra imposte diverse), per importi superiori a 5.000 euro  può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata:

  • resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero”
  • esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

 

A “saldo zero” significa che gli importi a credito e quelli a debito si annullano. Non vi è un’eccedenza da pagare.