In data 23 ottobre il Governo ha approvato un decreto legislativo di attuazione delle riforma fiscale con il quale interviene per semplificare e razionalizzare le norme in materia di adempimenti tributari.

Tra le varie novità approvate di particolare importanza l’intervento in materia di 730. In particolare viene prevista  la possibilità di presentare il 730 senza sostituto anche a chi ha un datore di lavoro che può effettuare i conguagli.

Si tratta di un intervento che riprende quanto già previsto in tempo di pandemia del DL 34/2020, decreto rilancio.

Decreto grazie al quale i contribuenti hanno potuto utilizzare il modello 730 senza sostituto, ordinario e precompilato, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Tale intervento mirava a superare possibili impasse nell’esecuzione dei conguagli da parte del datore di lavoro durante la pandemia, rimando ad un rapporto diretto fisco-contribuente l’esecuzione degli stessi.

730 senza sostituto d’imposta anche per chi ha un datore di lavoro che effettua i conguagli

Con il decreto legislativo approvato ieri viene disposto che anche i lavoratori con un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i conguagli possono optare per la modalità di presentazione del “730 senza sostituto”. Difatti, vengono richiamate le modalità di cui all’art.51-bis del DL 69/2013.

Si ricorda che, come da indicazioni dell’Agenzia delle entrate:

  • il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente ovvero tramite un Caf o un professionista abilitato.
  • il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato esclusivamente tramite un Caf o un professionista abilitato.

In entrambi i casi, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” deve essere barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

730 senza sostituto d’imposta. Quali effetti sui conguagli?

In caso di ricorso al 730 senza sostituto d’imposta ci sono precise regole per presentare l’F24 senza sostituto.

La dichiarazione può chiudere con un conguaglio a credito o a debito. In questo caso non sarà il datore di lavoro ad effettuare i conguagli direttamente in busta paga.

In particolare, entrano in gioco le regole previste per i titolati di partita iva.

Dunque, nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto, se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

  • paga l’F24 in via telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate o in alternativa,
  • entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna, per il pagamento, l’F24 compilato al contribuente.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, lo stesso è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Tramite il proprio cassetto fiscale sarà possibile comunicare le proprie coordinate bancarie per ottenere direttamente l’accredito del rimborso.

Riassumendo.

  • il Governo ha approvato un nuovo decreto legislativo di attuazione delle riforma fiscale; 
  • l’obiettivo è quello di semplificare e razionalizzare le norme in materia di adempimenti tributari,
  • viene prevista  la possibilità di presentare il 730 senza sostituto anche per chi ha un datore di lavoro che può effettuare i conguagli.