Nel 730 precompilato o ordinario non è possibile indicare gli investimenti in startup e PMI innovative per i quali spetta una detrazione fino al 50%. Tali investimenti devono per forza passare dal modello Redditi che, con l’ultimo aggiornamento di pochi giorni fa, accoglie le recenti novità sulla portata dell’agevolazione. Nel riportare gli investimenti nel modello Redditi devono essere indicati specifici “codici agevolazione” che variano a seconda della percentuale di detrazione spettante.

Escluso dunque l’uso del 730 precompilato, ecco come compilare correttamente il modello Redditi.

La detrazione per gli investimenti in startup

La detrazione per gli investimenti in startup e PMI innovative sono regolate rispettivamente dall’art. 29 del D.L. 79/2012 e dall’art. 4 del D.L. 3/2015. Nel corso del tempo, ci sono stati diversi interventi legislativi che hanno ampliato la portata delle agevolazioni. La detrazione ordinaria è pari al 30% (inizialmente era pari al 19%) dell’investimento effettuato fino ad un massimo di 1.000.000 di €. Per le società, soggetti Ires, l’investimento è deducibile fino all’importo max di 1.800.000 euro. Per l’anno 2019, l’aliquota dell’agevolazione è stata incrementata al 40 per cento (art. 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Gli investimenti devono essere effettuati direttamente o anche tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative

La detrazione si applica per i soli investimenti in startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. L’agevolazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Le modalità attuative delle agevolazioni in esame sono state individuate con i decreti M.E.F:

    1. del 25 febbraio 2016 e
    2. per gli investimenti effettuati nei periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, con decreto del 7 maggio 2019.

L’investimento in startup deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Quando un’impresa è considerata startup? 

In base all’art.25 comma 2 del d.L. 79/2012, è considerata start-up, la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato, in possesso di specifici requisiti:

  • è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da non più di 5 anni;
  • ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • presenta (a partire dal secondo anno di attività) un valore annuo della produzione (risultante dall’ultimo bilancio approvato da non più di sei mesi) non superiore a 5 milioni di euro;
  • distribuisce e non ha distribuito utili;
  • non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • ecc.

La detrazione per gli investimenti in PMI Innovative

Sono agevolati anche gli investimenti effettuati in PMI innovative.

Infatti, l’art.4 del D.L. 3/2015, disciplina di riferimento per le PMI innovative estende l’applicazione delle agevolazioni per gli investimenti in start-up alle PMI innovative:

L’art.29 del D.L. 79/2012 si applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014.

Le novità del D.L. Rilancio per gli Investimenti in startup

Il D.

L. 34/2020 è intervenuto sulle detrazioni spettanti per investimenti in startup e PMI innovative aumentando la percentuale di investimento detraibile al 50%.

Nello specifico, le novità si applicano per gli investimenti effettuati dalle persone fisiche (anche imprenditori e società di persone) a decorrere dalla entrate in vigore dello stesso decreto.

In particolare, la detrazione è innalzata al 50%:

  • della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative
  • su un investimento massimo non superiore a 100.000 euro.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione dell’investimento, anche parziale, comporta: la decadenza dal beneficio e  l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. Con l’intervento del D.L. Rilancio si ha una convivenza tra le vecchia disciplina agevolativa (detrazione al 30%) e la nuova disciplina prevista dal D.L. Rilancio.

Da qui, con un investimento superiore a 100.000 euro: fino a tale importo opera la detrazione introdotta dal D.L. Rilancio, ossia al 50%; per gli importi in eccesso, fino ad 1.000.000 di euro,  si applica quella ordinaria del 30%.

Le novità del D.L. Rilancio per gli Investimenti in PMI innovative

Come detto sopra, il D.L. Rilancio, ha modificato la portata dell’agevolazione anche in riferimento alle PMI innovative.

A tal proposito, il decreto innalza la percentuale di detrazione dell’investimento dal 30% al 50%.

Attenzione, se per gli investimenti in Start-up è prevista una spesa max detraibile pari a 100.000 euro, per quelli in PMI, l’investimento detraibile arriva a 300.000 euro La detrazione del 50% spetta, fino al predetto ammontare di investimento di 300.000 euro, prioritariamente rispetto a quella ordinaria del 30%.

Sono agevolati sia gli investimenti diretti sia quelli effettuati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. Tali organismi devono investire prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica per gli investimenti in PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.

L’agevolazione fiscale si applica: ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 7, lettera e).

Anche in tale caso, per non perdere la detrazione, l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Le disposizioni attuative delle agevolazioni rafforzate del D.L. Rilancio, sia per le start-up che per le PMI,  sono state fissate dal decreto 28 dicembre 2020.

Investimento in startup solo nel modello Redditi: non è possibile indicarli nel 730 precompilato

Per usufruire delle detrazioni in esame, è necessario indicare l’investimento effettuato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo stesso è effettuato. L’investimento 2020 va indicato nel modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020. Non è possibile usufruire della detrazione nel 730 precompilato o ordinario. Dunque è necessario ricorrere al modello Redditi e non al 730 precompilato o ordinario.

Attenzione, in base a quanto riportato nel decreto da ultimo citato: qualora l’esercizio d’imposta delle startup innovative, PMI innovative o degli organismi di investimento collettivo del risparmio non coincida con quello dell’investitore e l’investitore riceva la certificazione (art.6 comma 4 del decreto) nel periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento si intende effettuato, le detrazioni spettano a partire da tale successivo periodo d’imposta.

Sulla certificazione, l’agevolazione in esame spetta a condizione che i contribuenti investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, secondo il modello di cui all’allegato B del decreto 28 dicembre.

La dichiarazione da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento e deve attestare:

  • l’importo dell’investimento,
  • il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e
  • l’importo della detrazione fruibile.

Inoltre, prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del contribuente, l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare apposita istanza (allegato A del decreto) tramite la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” curata dal ministero dello Sviluppo economico. L’istanza va inviata esclusivamente online e riporta: gli elementi identificativi del soggetto che investe, dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale Oicr; l’ammontare dell’investimento; l’ammontare della detrazione che l’investitore richiede.

Per gli investimenti effettuati nel 2020, l’impresa beneficiaria presenta l’istanza anche successivamente all’investimento stesso. Purché, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

L’indicazione nel modello Redditi

Gli investimenti detraibili devono essere indicati nel rigo RP 80 del modello Redditi. Infatti, ribadiamo che il modello Redditi è l’unico dichiarativo in cui è possibile indicare gli investimenti detraibili e il 730 precompilato non è utilizzabile in questa circostanza.

Nello specifico, in colonna 4 è necessario indicare il codice identificativo dell’investimento ossia:

  • ‘1’ se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa ;
  • ‘2’ se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
  • ‘3’ se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa di cui all’art.38, comma 7 del decreto legge n. 34 del 2020;
  • ‘4’ se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all’art.38, comma 8 del decreto legge n. 34 del 2020;
  • ‘5’ nel caso d’investimento in PMI innovativa, per l’eventuale importo dello stesso eccedente il limite di € 300.000 di cui all’art.38, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020.

Con tali codici si tiene conto delle varie novità normative che si sono succedute nel corso del tempo.