Gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, in via facoltativa, possono inviare all’Agenzia delle entrate i dati di spesa scolastica sostenuti dai contribuenti nel corso dell’anno. Tale invio, facoltativo per le spese relative gli anni d’imposta 2020 e 2021, sarà obbligatorio per l’anno d’imposta 2022 in avanti. Se sono state comunicate, le spese scolastiche sono inserite nel 730 precompilato del familiare indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’istituto scolastico. La verifica del corretto inserimento delle spese potrebbe comportare alcune criticità.

Ad esempio, può succedere che la spesa sia inserita solo nel foglio informativo oppure sia attribuita per intero ad un solo coniuge anche se la spesa è stata sostenuta da entrambi i coniugi ecc.

In questo approfondimento, noi di InvestireOggi ti spieghiamo come verificare o modificare l’inserimento delle spese scolastiche nel 730 precompilato.

Il 730 precompilato 2021

Dal 10 maggio l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione del contribuente la dichiarazione dei redditi precompilata, 730 precompliato e modello Redditi PF. Sono sempre più numerose le tipologie di oneri detraibili e deducibili precaricati dall’Agenzia delle entrate grazie alle comunicazioni effettuate dagli enti esterni. Il riferimento è agli operatori sanitari, università, imprese funebri, assicurazione, banche ecc.

Sono presenti nella dichiarazione precompilata 2021 i seguenti nuovi oneri detraibili:

  • spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021;
  • Bonus Vacanze.

Al di là dell’effettuazione della comunicazione da parte degli istituti scolastici, sono precaricate: le informazioni relative alle tasse scolastiche (versate per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi), pagate con l’F24. Infatti, tali informazioni infatti sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non vengono quindi trasmesse dagli istituti scolastici.

Questi oneri detraibili si vanno ad aggiungere a spese che già venivano inserite nelle precedenti dichiarazioni precompilate.

Il riferimento è ai seguenti oneri detraibili:

  • le spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • le spese veterinarie;
  • gli interessi passivi sui mutui in corso;
  • i premi assicurativi;
  • i contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per lavoratori domestici;
  • i contributi previdenziali versati all’INPS tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”;
  • le spese universitarie e relativi rimborsi;
  • le spese funebri;
  • i contributi versati alla previdenza complementare;
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici;
  • le spese sostenute su parti comuni condominiali, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) e per l’arredo degli immobili ristrutturati, aggiornate alle nuove tipologie di interventi e percentuali di detrazione (compreso il Superbonus);
  • i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale;
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso.
  • le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (se comunicate, l’invio, ad oggi è facoltativo).

Anche il superbonus 110% è presente nella dichiarazione precompilata per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali.

Il 730 precompilato e le spese scolastiche

Gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, in via facoltativa, possono inviare all’Agenzia delle entrate i dati di spesa scolastica sostenuti dai contribuenti nel corso dell’anno. Tale invio è però facoltativo per le spese relative gli anni d’imposta 2020 e 2021, mentre sarà obbligatorio a partire dall’anno d’imposta 2022.

Sono scaricabili dalla tasse nella misura del 19% le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62).

La detrazione opera su una spesa max di importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Rientrano tra le spese detraibili, quelle sostenute per:

  • la mensa scolastica e i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • le gite scolastiche;
  • il servizio di trasporto scolastico;
  • l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza);

Oltre alla tasse a titolo di iscrizione e di frequenza e ai contributi obbligatori.

Sono detraibili, anche i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Contributi ed erogazioni, diversi da quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che invece danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

Il 730 precompilato e le spese scolastiche: criticità di gestione

Fatta tale doverosa ricostruzione la verifica del corretto inserimento delle spese scolastiche nel 730 precompilato potrebbe comportare alcune criticità.

In primis, potrebbe accadere che le spese scolastiche sono riportate solo nel foglio informativo ma non nella dichiarazione dei redditi.

In tale caso, il contribuente deve verificare di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria e inserire la spesa detraibile nel quadro E.

Ciò comporta che la dichiarazione sarà considerata modificata e scatteranno i controlli su tutti gli oneri detraibili. Compresi quelli già precaricati dall’Agenzia delle entrate.

Sulla documentazione, è da ricordare che le detrazioni di cui all’art.

15 del TUIR nonchè le altre detrazioni spettano a condizione che la spesa sia stata spanta con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Si può ancora pagare in contanti, senza che ciò pregiudichi il diritto alla detrazione:

  • per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
  • nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ulteriori problematiche

Le spese scolastiche sono inserite nella dichiarazione precompilata del familiare indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’istituto scolastico. Da qui, se la spesa è stata sostenuta  da entrambi i genitori (ad esempio al 50% ciascuno) e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi: riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 800 euro annui per ogni studente.

Se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese scolastiche, queste non saranno inserite nè nel foglio informativo nè nella dichiarazione precompilata.

Tale situazione è la stessa di quella in cui l’Istituto scolastico non ha effettuato la comunicazione al Fisco.

In tali casi, resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese:

  • per le quali è stata esercitata l’opposizione, in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata;
  • non comunicate dall’Istituto scolastico (obbligo di invio solo per il periodo d’imposta 2022 in avanti).

Inserendo la spesa, la dichiarazione sarà considerata modificata e scatteranno i controlli su tutti gli oneri detraibili. Compresi quelli già precaricati dall’Agenzia delle entrate.

La modifica della dichiarazione precompilata è ammessa a partire dal 19 maggio.