Alcuni redditi sono esclusi dal 730 precompilato ossia non saranno precaricati dall’Agenzia delle entrate in quanto non può essere a conoscenza del loro effettivo percepimento. Si  pensi alle pensioni estere o ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero o corrisposti da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute d’acconto. Se nel corso dell’anno abbiamo percepito tale tipologia di redditi, dovremo inserirli in dichiarazione. Ciò comporta che la stessa sarà considerata modificata, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di controlli.

730 precompilato: i redditi e le spese precaricate

Accedendo alla dichiarazione precompilata, il contribuente, oltre a prendere visione della dichiarazione, può visualizzare un foglio riepilogativo. Il foglio riepilogativo contiene l’elenco delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate, con le relative fonti, dove è specificato quali dati sono stati utilizzati e quali no per la predisposizione della dichiarazione.

Detto ciò, nella prossima dichiarazione precompilata 2021 che sarà disponibile dal 10 maggio troveremo precaricati i seguenti dati reddituali:

  • i dati della Certificazione Unica, consegnata al dipendente o pensionato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) ossia il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale,
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico;
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione Unica;
  • i dati relativi alle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica – Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari.
  • le somme restituite all’INPS da parte del contribuente nell’anno d’imposta, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti
  • le somme rimborsate dall’INPS nell’anno d’imposta relative ad oneri deducibili sostenuti in anni precedenti dal contribuente

Gli oneri detraibili nella dichiarazione precompilata

Oltre alle suddette informazioni, nella dichiarazione precompilata sono presenti le spese che il contribuente ha sostenuto nel corso dell’anno e per le quali spetta una specifica detrazione/deduzione.

Difatti sono riportati quasi tutte le spese scaricabili dalle tasse.

Il riferimento è alle:

  • le spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • le spese veterinarie;
  • gli interessi passivi sui mutui in corso;
  • i premi assicurativi;
  • i contributi previdenziali e assistenziali;
  • i contributi versati per lavoratori domestici;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • le spese funebri;
  • i contributi versati alla previdenza complementare;
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici;
  • le spese sostenute su parti comuni condominiali, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) e per l’arredo degli immobili ristrutturati;
  • i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale;
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso;
  • le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo.

Precisazioni sugli oneri detraibili

Sono presenti anche le spese scolastiche, tassa di iscrizione, trasporto scolastico ecc. Anche se per il 2020 e il 2021, l’invio dei dati di spesa al Fisco è solo facoltativo. Dunque, tali spese saranno presenti nella dichiarazione precompilata solo se gli Istituti scolastici hanno provveduto all’invio dei dati al Fisco.

Anche per i contributi erogati agli Enti del terzo settore, l’obbligo di invio dei dati non opera per il periodo d’imposta 2020. L’obbligo entrerà in vigore dal 2021, alla presenza di determinate condizioni. Si veda il Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2021.

730 precompilato: i redditi esclusi

Nel paragrafo precedente abbiamo visto ciò che troveremo nella prossima dichiarazione precompilata, 730 precompilato e modello Redditi precompilato 2021. Non tutti i redditi percepiti nel corso dell’anno sono inseriti nella dichiarazione precompilata.

Infatti, in alcuni casi l’Agenzia delle entrate non possiede le informazioni necessarie per indicare quella determinata fonte reddituale nella dichiarazione.

Ad esempio, non sono riportati nel 730 precompilato e nel modello Redditi precompilato:

  • i redditi da indicare nel quadro C del 730 che derivano da pensioni estere;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero o corrisposti da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute d’acconto;
  • alcuni redditi da indicare nel quadro D del 730, tra cui i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero;
  • i redditi di capitale certificati nella Cupe (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati) o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Se, nel corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione abbiamo percepito le suddette tipologie di reddito, dobbiamo modificare la dichiarazione inserendoli.

Ciò comporta che la dichiarazione sarà considerata modificata, con tutte le conseguenze del caso in termini di controlli del Fisco.

L’inserimento dei redditi esclusi dalla dichiarazione precompilata

L’inserimento dei redditi esclusi, determina la modifica della dichiarazione precompilata. Si tratta di una modifica rilevante, in quanto inserendo un nuovo reddito si va ad incidere sull’imposta dovuta o comunque a rettificare l’eventuale credito spettante. Rispetto ai dati della liquidazione della dichiarazione originaria.

Ciò comporta che, se inviamo direttamente il dichiarativo (o tramite il sostituto d’imposta), l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale, ex art.

36-ter del DPR 600/73, su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (scuole, operatori sanitari, università ecc).

Anche l’inserimento degli oneri riportati solo nel foglio riepilogativo comporta che la dichiarazione sia considerate modificata.

Ad ogni modo, se presentiamo la dichiarazione tramite CAF, avremo dei vantaggi sui controlli.