Lo scorso anno ho presentato il precompilato tramite il mio commercialista di fiducia. Quest’anno vorrei provvedere direttamente sul portale dell’Agenzia delle entrate. A tal fine ho attivato le credenziali SPID che mi permettono di accedere alla mia precompilata.

Se presento la dichiarazione direttamente quali sono gli eventuali vantaggi/svantaggi sui controlli effettuati sul dichiarativo da parte dell’Agenzia delle entrate?

La dichiarazione precompilata: invio anche diretto

Il 730/2021 può essere inviato direttamente dal contribuente oppure tramite il proprio sostituto d’imposta, il CAF o il consulente di fiducia.

Per l’invio diretto, è necessario accedere al portale dell’Agenzia delle entrate o a quello dell’INPS.

A tal fine è richiesta una delle seguenti credenziali:

  1. Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid),
  2. Carta d’identità elettronica (CIE),
  3. Carta nazionale dei servizi (CNS),
  4. credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ossia Entratel o Fisconline.

L’accesso può essere effettuato direttamente  a partire dal 30 aprile 2021. Le modifiche e l’invio saranno ammesse dopo circa due settimane.

Oltre alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione un prospetto riepilogativo.

Prospetto nel quale sono riportati:

  • i dati inseriti nella dichiarazione e
  • quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.

Si pensi ad esempio alle spese sanitarie per le quali all’Agenzia delle entrate risulti un corrispondente rimborso. Ciò non toglie che il contribuente può inserire nella precompilata anche gli oneri detraibili/deducibili che l’Agenzia ha ritenuto di non dover riconoscere il beneficio fiscale.

L’inserimento in precompilata di tali oneri comporta precise conseguenze sui controlli da parte del Fisco.

La differenza sui controlli: con l’invio diretto responsabilità in capo al contribuente

Se il contribuente decide di inviare direttamente la dichiarazione o tramite il proprio sostituto d’imposta, senza apportare alcuna modifica:

  • non saranno controllati i documenti che attestano le spese detraibili/deducibili  indicate nella dichiarazione,
  • i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi quali operatori sanitari, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, ecc.

Si veda a tal proposito, il nostro approfondimento 730 precompilato 2021: tutte le spese detraibili.

Se, invece, il contribuente modifica la precompilata (direttamente o tramite il sostituto d’imposta): l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale, ex art.36-ter del DPR 600/73,  su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni sopra citati.

Anche l’inserimento degli oneri riportati solo nel foglio riepilogativo comporta che la dichiarazione sia considerate modificata.

Quando la dichiarazione si considera modificata/accettata?

Il  730 precompilato si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata. La dichiarazione è considerata accettata  anche se  il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta. Per esempio, quando:

  • vengono indicati o modificati i dati anagrafici del contribuente, senza però modificare il comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
  • vengono indicati o modificati i dati identificativi del sostituto che effettua il conguaglio;
  • viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
  • viene compilato il quadro per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello (quadro I);
  • si congiunge la propria dichiarazione con quella del coniuge;
  • viene scelto di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;
  • viene richiesta la suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.

Al contrario,  la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri detraibili/deducibili  o le altre informazioni presenti in essa.

Oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato. Tutte modifiche che possono incidere sull’imposta dovuta.

L’invio tramite il CAF o il proprio consulente di fiducia

Il discorso sui controlli cambia profondamente laddove l’invio della precompilata, 730/2021, è effettuato tramite il CAF o il proprio consulente di fiducia.

Infatti, sul 730 precompilato, con o senza modifiche, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili è effettuato:

  1. nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione,
  2. anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi.

L’Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti (Fonte Guida precompilata 2020).

Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile.

Gli intermediari sono tenuti ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione. Sia precompilata che ordinaria.

Come da art.39 del D.Lgs 241/1997,  in caso di visto di conformità infedele salvo i casi di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, l’eventuale pagamento della sanzione del 30% sull’imposta evasa sarà a carico del Caf o del professionista. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.