Dal 19 maggio al 30 settembre, è possibile accettare o modificare il 730 precompilato e inviarlo via web all’Agenzia delle Entrate. Una volta effettuato l’invio, se si ci accorge di aver commesso degli errori o magari di non avere inserito un reddito o una spesa detraibile, è possibile effettuare un invio sostitutivo. L’invio sostitutivo consiste nell’annullare la precedente dichiarazione e inviarne una nuova con le modifiche necessarie. Dopo il 22 giugno, è possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre, se l’errore da correggere è a sfavore del contribuente ossia ha determinato un minor credito o un maggior debito.

In caso di errori a favore, dopo il 22 giugno, è possibile presentare solo un modello Redditi, correttivo entro il 30 novembre 2021 o integrativo dopo il 30 novembre.

Il 730 precompilato: invii dal 19 maggio

La dichiarazione precompilata è stata messa a disposizione dei contribuenti a partire dal 10 maggio scorso.

Le modifiche alla dichiarazione precompilata sono state consentite a partire dal 19 maggio.

Nello specifico, a partire da tale data è possibile:

  • accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web;
  • modificare il modello Redditi precompilato.

Nell’applicazione web, è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione. E’ anche possibile consultare e, se necessario, correggere le dichiarazioni precompilate degli anni precedenti (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) purché siano state inviate tramite l’applicazione web.

Il 730 precompilato: l’invio sostitutivo

Una volta inviato il 730 precompilato, se ci siamo accorti di avere commesso un errore possiamo annullare l’invio.

Ad esempio, se ci siamo dimenticati di inserire un onere detraibile o un reddito, possiamo annullare la precedente dichiarazione e inviarne una nuova.

L’invio sostitutivo è ammesso a partire dal 25 maggio e fino al 22 giugno.  L’annullamento è possibile una sola volta.

In merito all’annullamento, sul portale della precompilata, è specificato che è possible annullare il 730 tramite la sezione “annulla 730 inviato”:

se lo stato della ricevuta dell’invio risulta “Elaborato” e se accedi all’applicazione con le stesse credenziali che hai utilizzato per l’invio.

Inoltre, sei già stato compilato il modello Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, è necessario prima cancellare i dati inseriti cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.

Il 730 integrativo o il modello Redditi

Attenzione: dopo il 22 giugno, è possibile correggere la dichiarazione 730 precedentemente inviata:

  • presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre, solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente;
  • presentando, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 novembre.

Il 730 integrativo

Il 730 integrativo può essere presentato entro il 25 ottobre del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione da integrare. Ad esempio, in relazione al 730/2021, da presentare entro il prossimo 30 settembre 2021, il 730 integrativo potrà essere presentato entro il 25 ottobre 2021.

Si può ricorrere al 730 integrativo solo se è necessario apportare delle modifiche a favore, rispetto alla dichiarazione originaria: minor debito Irpef; maggior credito; imposta invariata; ecc.

Il 730 integrativo deve essere presentato ad un Caf o a un professionista abilitato. Anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal datore di lavoro. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Attenzione, se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione.

Indicazioni operative fornite nelle istruzioni di compilazione del 730.

Se l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito è necessario ricorrere al modello Redditi. In tali casi non è possibile presentare il 730 integrativo.

Il modello Redditi, a correzione della dichiarazione originaria, può essere presentato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.

A tal proposito si veda il nostro approfondimento “730/2020: cosa fare in caso di dichiarazione infedele“.

730 precompilato: prossime scadenze

E’ utile segnalare le prossime scadenze legate al 730 precompilato 2021:

  • 22 giugno, ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il 730 già inviato;
  • 30 giugno, ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi;
  • 30 luglio, ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.

Sia il 730 precompilato che quello ordinario possono essere inviati entro il 30 settembre.

Trascorso il 30 settembre, ulteriori scadenze importanti sono:

  • il 10 ottobre, ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore;
  • il 25 ottobre, ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.