Il contribuente che ha presentato il 730, successivamente si può accorgere che non ha inserito un reddito o ha riportato detrazioni e deduzioni maggiori rispetto a quelle effettivamente spettanti; ciò può comportare la violazione di dichiarazione infedele. I dati indicati nel dichiarativo non corrispondono a quelli effettivamente risultanti dalle pezze reddituali o giustificative di spese detraibili o deducibili.

 

Ecco in chiaro come rimediare all’infedeltà dichiarativa. Non sarà sufficiente presentare la sola dichiarazione ma dovranno essere pagati anche interessi e sanzioni.

Il 730/2020: c’è tempo fino al 30 settembre

Il 730/2020 può essere presentato entro il 30 settembre. Difatti, tale scadenza vale sia se si presenta il modello direttamente o tramite sostituto d’imposta, Caf o professionisti abilitati.

 

Una volta presentato il 730 il contribuente può accorgersi di aver riportato dati incorretti; magari non ha inserito un reddito da locazione oppure un reddito derivante da una prestazione occasionale. Inoltre, è possibile che abbia riportato deduzioni o detrazioni maggiori di quelle spettanti.

 

Difatti, tale errore ha inciso sul risultato del dichiarativo.  Si è determinato un maggior credito o un minor debito d’imposta rispetto a quello effettivo.

Come rimediare in questi casi? E’ possibile ricorre al 730 integrativo?

La risposta è negativa. l’integrativo può essere presentato solo in caso di errori a sfavore del contribuente; dunque non siamo in questa casistica.

Il 730 infedele

Un 730 infedele può essere sanato solo con un modello Redditi.

 

A tal proposito il modello Reddito può esser presentato:

 

  • entro il 30 novembre 2020 (correttiva nei termini);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa), ancora
  • fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

 

Se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente paga il tributo dovuto, degli interessi e la sanzione  ravvedibile.

La correttiva nei termini

Se presento il modello Reddito a correzione del 730 entro il prossimo 30 novembre:

 

  • nessuna sanzione è dovuta per l’infedeltà dichiarativa e
  • sono dovuti solo la sanzione del 30% e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta.

 

La sanzione è ravvedibile, la data a cui rapportare le percentuali di riduzione di cui all’art.13 del D.Lgs 472/1997 e gli interessi è quella del 30 giugno 2020. Data che coincide con il c.d tax day.

 

Il discorso cambia se la dichiarazione è presentata dopo il 30 novembre:

 

  • trascorsi o meno
  • novanta giorni dalla stessa data.

 

Il modello Redditi entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria

 

Se il contribuente che ha presentato un 730 infedele ricorre al modello Redditi entro 90 gg dal 30 novembre per correggere l’omessa indicazione di un reddito da locazione:

 

  • la sanzione da prendere a riferimento per la regolarizzazione
  • è quella di cui all’articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997.

 

Si tratta di una violazione relativa al contenuto della dichiarazione.

 

Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, (ossia fuori dai casi di infedeltà n.d.r.) se (nel)la dichiarazione (…) sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per (…)la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”. Rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento.

 

Dunque verserò:

 

  • la sanzione di euro 250  ridotta in ravvedimento ad 1/9, ossia euro 27,78, più
  • la sanzione ravvedibile, per omesso versamento, ossia il 30% ridotto a secondo di quando avviene il pagamento.

 

Dunque, in tale caso, non si configura ancora infedeltà dichiarativa.

 

Se non sono dovute imposte verso solo la sanzione di 27,78 €.

Trascorsi 90 giorni dalla scadenza ordinaria

La situazione cambia se il modello Redditi è presentato trascorsi 90 giorni dal termine ordinario.

 

Attenzione, qui si configura la violazione di dichiarazione infedele.

 

In tale caso, il contribuente verserà:

 

  • la sanzione pari al 90% per cento della maggiore imposta dovuta o
  • della differenza del credito utilizzato.

 

Anche in tale caso è possibile ricorrer al ravvedimento operoso.

 

Tale sanzione assorbe anche quella del 30% per omesso versamento.

 

Attenzione, se non sono dovute imposte si applica la sanzione di cui all’art.8, individuata come da paragrafo precedente.