Pronti, partenza, via! Si parte da oggi con l’apertura ufficiale della campagna fiscale dedicata all’anno d’imposta 2022.

Da oggi, 2 maggio 2023, l’Agenzia Entrate mette a disposizione il Modello 730 precompilato 2023, dedicato all’anno d’imposta passato. Nulla toglie, al contribuente, la scelta di non usufruirne e, quindi, di voler presentare la propria dichiarazione redditi nelle modalità ordinarie. Modello 730 ordinario oppure Modello Redditi Persone Fisiche.

Le date da segnare per il 730 precompilato 2023 (e non solo)

Oggi 2 maggio 2023, dunque, i contribuenti, per i quali il fisco ha predisposto la dichiarazione precompilata, hanno la possibilità di accedere al 730 precompilato 2023 (anno d’imposta 2022).

Da oggi è però permesso solo l’accesso e la visualizzazione.

Non si può ancora intervenire sul modello. Per farlo bisogna aspettare il giorno 11 maggio 2023. Solo da questa data si potrà accettare, modificare e inviare il precompilato.

Fissato anche il termine ultimo per la presentazione. La scadenza è stabilita al 30 settembre 2023 che però essendo sabato, slitta al primo giorno lavorativo successivo, ossia al 2 ottobre.

Precisazione da fare è che chi pur trovandosi nella condizione di fare la dichiarazione redditi con il 730 può sempre e comunque decidere di adempiere con il Modello Redditi Persone Fisiche. La scadenza per questo modello è stabilita al 30 novembre 2023.

Cosa fare per accedere al precompilato

L’accesso al 730 precompilato 2023 può avvenire secondo diverse modalità. Il contribuente può decidere di accedere direttamente e personalmente dal sito dedicato dell’Agenzia Entrate. In questo caso deve autenticarsi con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).

In alternativa può delegare:

Quali vantaggi sui controlli per il 730 precompilato 2023

Decidere di accedere ed accettare il 730 precompilato 2023 come predisposto dall’Agenzia delle Entrate, comporta dei vantaggi per il contribuente.

Questi, evita la rogna di poter subire delle verifiche da parte del fisco.

Al riguardo però è necessario distinguere a seconda dei casi. In particolare:

  • se il precompilato viene presentato personalmente dal contribuente oppure tramite sostituto d’imposta
    • senza effettuare modifiche, non si subiranno i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili
    • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle Entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica
  • nel caso di 730 precompilato presentato mediante CAF o professionista:
    • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
    • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Infine, nell’ipotesi di presentazione tramite delega a persona di fiducia, dovrebbero valere le stesse regole viste nel caso di presentazione personale fatta dal contribuente oppure tramite sostituto d’imposta.