Se presentiamo il 730 tramite il CAF o il nostro commercialista di fiducia siamo tenuti a consegnare tutta la documentazione che giustifica le varie detrazioni e deduzioni che vogliamo inserire in dichiarazione. Il professionista o il CAF al quale ci rivolgiamo è tenuto a controllare la documentazione presentata. La responsabilità dell’intermediario al quale ci rivolgiamo è sancita con l’apposizione del visto di conformità. Il visto di conformità attesta che la dichiarazione è stata compilata in base ai dati risultati dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

I controlli formali sono effettuati nei confronti del CAF o del professionista. Al contrario, la verifica delle condizioni soggettive è sempre in capo al contribuente.

Il 730 precompilato 2021

Dal prossimo 10 maggio l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuente il 730 precompilato.

Dopo qualche giorno sarà possibile accettarlo così come predisposto dall’Agenzia delle entrate o modificarlo. Successivamente si procede alla sua trasmissione al Fisco.

Se vediamo di presentare il 730, ordinario o precompilato, tramite CAF o tramite il nostro consulente di fiducia dobbiamo presentare tutta la documentazione che giustifica le varie voci di spesa che inseriamo nel dichiarativo. Spese per le quali spetta una specifica detrazione, deduzione o credito d’imposta. Si pensi alla spese sanitarie, funebri, universitarie ecc.

I documenti da consegnare per il 730 precompilato 2021

Nello specifico, è necessario consegnare al professionista o al CAF, oltre alla delega 730 per accedere al precompilato:

  • il modello 730-1, in busta chiusa (scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef) anche se non esprime alcuna scelta, il modello va consegnato indicando il codice fiscale e i dati anagrafici;
  • la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
  • gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze ossia le pezze giustificative delle spese inserite in dichiarazione;
  • le ricevute degli  F24;
  • la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal datore di lavoro, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo (vedi istruzioni 730/2021).

Detto ciò, al professionista o al CAF non dobbiamo consegnare la documentazione originale ma la copia. I documenti relativi alla dichiarazione che presentiamo quest’anno, dichiarazione 2021, periodo d’imposta 2020, devono essere conservati fino al 31 dicembre 2026. Per mettersi al riparo da eventuali controlli del Fisco. Sulla base delle ultime pronunce giurisprudenziali (vedi sentenza, Corte di Cassazione, n° 8500 del 25 marzo 2021), i documenti relativi a spese detraibili in quote annuali (si pensi alle spese di ristrutturazione), devono essere conservati fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui si conclude l’utilizzo in dichiarazione. Ogni periodo d’imposta avrà una propria data di decadenza dell’accertamento.

Il visto di conformità sul 730 precompilato e ordinario 2021

Se presentiamo il 730 precompilato 2021 rivolgendoci ad un CAF o a un professionista abilitato, abbiamo alcuni vantaggi sui controlli formali.

Infatti, se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate. Si pensi alle spese sanitarie, funebri, universitarie ecc.

Questo perchè il professionista/CAF è tenuto ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.

Tuttavia sono comunque effettuate in capo al contribuente le verifiche sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Nelle istruzioni di compilazione del 730/2021 viene fatto questo esempio:

ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

Il controllo della documentazione

L’apposizione del visto di conformità sancisce la responsabilità del professionista nel rapporto con il contribuente.

Il professionista o il Caf deve controllare ossia verificare la documentazione esibita dal contribuente, nell’ottica dei controlli formali, ex art.36-ter del DPR 600/73.

La verifica riguarda:

  • la corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • le detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati;
  • delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati;
  • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

In base a quanto specificato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°19/E 2020, in riferimento ai controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
  • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
  • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
  • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
  • degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Il visto di conformità infedele

L’omessa applicazione della suddette indicazioni operative potrebbe comportare l’applicazione di un visto di conformità infedele.

Salvo la condotta dolosa o colposa del contribuente, il professionista o il CAF è tenuto a pagare la sanzione del 30% calcolata sulla maggior imposta dovuta dal contribuente in base all’errore commesso da colui che ha prestato assistenza fiscale.

Dunque, la sanzione è pagata dall’intermediario ma l’imposta e gli interessi sono a carico del contribuente. Per qualche anno, in caso di visto di conformità infedele era l’intermediario a rispondere di imposte, sanzioni e interessi.

Attenzione, se l’infedeltà del visto non è stata già contestate dal Fisco, con la comunicazione di cui all’art.26 del D.m 164/1999, l’intermediario può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.

In tale caso, la sanzione può essere versata in ravvedimento operoso. La violazione non è punibile se di importo inferiore a 30 euro.

Il professionista è liberato da orni responsabilità, laddove:

  • presenta la dichiarazione rettificativa mediante modello 730/comunicazione dei dati rettificati
  • paga la sanzione;
  • consegna l’ “F24” al contribuente per il pagamento dell’imposta e degli interessi.

Indipendentemente se poi il contribuente effettua o meno il pagamento della maggiore imposta e degli interessi con l’F24.

Le regole sul visto di conformità riguardano anche il 730 ordinario.

Quando l’infedeltà del visto è già stata contestata? 

Se l’infedeltà del visto è già stata contestata, entro 60 giorni dal ricevimento della sopra citata comunicazione, l’intermediario è tenuto a versare la sanzione del 30% ridotta a 2/3. Se non si rispetta il termine dei 60 giorni, si ha l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e la successiva notifica della cartella.

Infatti per le somme legati ai controlli 36-ter non si applicano le disposizioni di cui all’accertamento esecutivo.