Interessi passivi mutuo. Come compilare il quadro E del mod 730 relativo agli interessi passivi su mutui per cui si ha diritto alla detrazione.

Mutuo 730, quadro E

Continua la nostra guida sulla compilazione del mod 730 2013 e inauguriamo la parte riguardante le detrazioni 730, con la detrazione per gli interessi passivi sul mutuo contenuta nel quadro E.

Nel quadro E del modulo 730  vanno indicate proprio le spese sostenute nell’anno 2012 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.

Per ciò che riguarda gli interessi passivi su mutuo, si fa riferimento ai righi da E7 a E11 intitolati per l’appunto “Interessi passivi”. In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2012 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

Interessi passivi mutuo

Si sottolinea che non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

–  mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

–  mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza

secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

 730 interessi mutuo, rigo E7

 Partendo dal rigo E7 “Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale”, vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

 

rigo e7

 

 Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). La detrazione si ricorda, spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro e in caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.

 730 interessi mutuo, rigo E8

 Nel rigo E8 “Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili” vanno indicati, per un importo non superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

 rigo e8

 730 interessi mutuo, rigo E9

Continuando nell’analisi del quadro E del modulo 730 2013 relativo alla detrazione interessi passivi su mutui, troviamo il rigo E9 – Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.

 rigo e9

 

In esso vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

 La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

730 interessi mutuo, rigo E10

Nel rigo in questione “Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale”, vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

 rigo e10

 La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. L’importo massimo di detrazione spettante è pari a 2582,28 euro.

730 interessi mutuo, rigo E11

L’ultimo rigo, E11, riguarda gli interessi per prestiti o mutui agrari.

 rigo e 11

 Nel rigo in questione vanno indicati gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.