Modello 730 integrativo 2016, sulla base delle specifiche ministeriali di riferimento, sono individuabili in tre casistiche per le quali e’ consentita la presentazione del modello 730 integrativo.

Nel dettaglio sono:

730 integrativo 2016 a favore – Tipo 1

Per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero l’invarianza contabile rispetto al 730 originario. In nessun caso, con la dichiarazione integrativa, e’ prevista la sospensione delle operazioni di conguaglio rispetto al modello ordinario (importi a credito o importi a debito, compresi gli acconti).

Conguaglio: il CAF invia al sostituto d’imposta il 730-4 integrativo entro il 10 novembre ed il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla riliquidazione delle imposte sarà  effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

730 integrativo 2016 per la correzione dei dati del sostituto d’imposta – Tipo 2

La modifica o l’integrazione riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, non correttamente identificato nel 730 originario. La variazione deve essere effettuata dal medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione del modello ordinario. Non e’ contemplata la possibilità di gestire integrativi di Tipo 2 per 730 originari senza sostituto d’imposta.

Conguaglio: il CAF  elabora e spedisce tempestivamente al nuovo sostituto d’imposta il 730-4 ed il conguaglio verrà  effettuato nella prima mensilità  utile.

Correzione 730 precompilato: ecco cosa fare in caso di errori

730 integrativo 2016 a favore con correzione dei dati del sostituto d’imposta – Tipo 3

Per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella derivante dal 730 originario, ma il risultato contabile non e’ mai stato conguagliato dal sostituto d’imposta in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione ordinaria. La modifica deve essere effettuata dal medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione del modello ordinario. Non e’ consentito gestire modelli 730 integrativi di Tipo 3 per 730 originari senza sostituto d’imposta.

Conguaglio: il CAF elabora e spedisce tempestivamente al nuovo sostituto d’imposta il 730-4 ed il conguaglio verrà’ effettuato nella prima mensilità utile.

Minor rimborso o maggior debito: l’integrazione deve avvenire mediante la presentazione del modello Unico PF 2016 (correttivo nei termini o integrativo), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute tramite delega F24.

 730 2016: precompilato ADE

Il CAF non puo’ elaborare un 730 integrativo 2016 di Tipo 2 e 3 se il modello 730 originario e’ stato presentato da altro CAF o Professionista mentre può gestirlo nel caso in cui la dichiarazione ordinaria sia stata presentata autonomamente dal contribuente per il tramite dei servizi telematici Ade.

Eventuali richieste di compilazione di modelli integrativi di Tipo 2 e 3 per contribuenti che hanno presentato direttamente la propria dichiarazione per il tramite dei servizi web dell’Ade potranno essere gestite esclusivamente con il supporto dei CAF, previo l’invio della seguente documentazione:

  • Copia del modello 730 presentato direttamente dal contribuente tramite l’Ade e relativa ricevuta ministeriale di ricezione telematica;
  • Copia della tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare;
  • Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e dell’eventuale coniuge dichiarante (in caso di dichiarazione congiunta);
  • Copia di tutta la documentazione necessaria per l’elaborazione del modello e per la conseguente apposizione del visto di conformità.

730 2016: i 7 errori che bisogna evitare

730 integrativo 2016: Termine per la presentazione

Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

  • presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo 2016Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.