Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2020, i versamenti risultanti dal 730 devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari ossia al 30 giugno. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020.

 

Se sei tenuto ad effettuare il versamento per conto di un soggetto deceduto ma non hai ancora adempiuto di forniamo le indicazioni necessarie per verificare se sei tenuto già a ravvederti o se hai ancora tempo per effettuare il versamento senza pagare sanzioni alcune.

Il 730 per gli eredi

A partire da quest’anno, anche gli eredi possono ricorrere al 730 per dichiarare i redditi del soggetto deceduto, c.d de cuius. Naturalmente, si deve trattare di redditi dichiarabili con il 730, quali sono ad esempio quelli da lavoro dipendente.

 

Di conseguenza, se il de cuius era un soggetto titolare di partita iva, gli eredi devono per forza ricorrere al modello Redditi. Da presentare, in prima battuta entro il 30 novembre. E ‘ammessa la presentazione anche nei 90 giorni successivi, in tale caso si parla di dichiarazione tardiva, comunque regolare.

 

Fino allo scorso anno, gli eredi, per denunciare i redditi del soggetto deceduto dovevano per forza ricorrere al modello Redditi. Indipendentemente dalla tipologia di redditi da dichiarare.

 

In riferimento al 2020, periodo d’imposta 2019, gli eredi potevano ricorrere al 730 per dichiarare i redditi delle persone decedute:

 

  • nel 2019 o
  • entro il 30 settembre 2020.

 

Il dichiarativo andava presentato direttamente tramite il portale della precompilata (portale Agenzia delle entrate) o tramite Caf e professionista abilitato. La dichiarazione non poteva essere presentata tramite il sostituto d’imposta della persona deceduta né dell’erede.

 

Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi.

I termini di versamento delle imposte

 

I soggetti che ricorrono al 730 per denunciare i redditi del de cuis devono effettuare il versamento delle imposte entro precisi termini.

 

Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2020, i versamenti risultanti dal 730 devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari ossia al 30 giugno.

Oppure, entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020.

 

La proroga di sei mesi opera in virtù delle previsioni di cui all’at.65, comma 3 del DPR 600/1973:

 

“Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro 4 mesi da essa, compreso il termine di presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di 6 mesi in favore degli eredi”.

 

Gli eredi sono tenuti al solo versamento del saldo Irpef. Difatti, non versano gli acconto d’imposta. Il versamento è effettuato tramite F24 con codice tributo 4001 (Irpef Saldo).

Modalità di effettuazione dei versamenti

Trattandosi di 730 presentato in assenza di sostituto:

 

  • in caso di 730 precompilato presentato direttamente all’Agenzia delle entrate, è possibile eseguire il pagamento online oppure stampare l’F24 per versare con le modalità ordinarie;
  • se il 730 è stato presentato tramite Caf o professionista, l’intermediario trasmette l’F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate.

 

In alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine, l’intermediario consegna l’F24 compilato al contribuente. Quest’ultimo provvede al pagamento anche tramite i servizi F24 web o F24 on line.

 

Al contrario, quando invece dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene effettuato direttamente dall’amministrazione finanziaria. Anche direttamente sul conto corrente se l’IBAN è stato comunicato all’Agenzia delle entrate. A tal proposito, la comunicazione può essere effettuata tramite apposita applicazione.

Il ravvedimento delle imposte

Ipotizziamo che l’erede avrebbe dovuto effettuare il versamento Irpef entro il 30 giugno; tuttavia il versamento, solo parziale, è stato effettuato, alla data del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Entro il mese di ottobre intende regolarizzare la propria posizione. In tal caso può ricorrere al ravvedimento operoso. art.13 D.lgs 472/1997.

In riferimento a quale data deve essere individuato il decorso del ravvedimento? Dalla data del 30 giugno o del 30 luglio?

Ebbene, a tal proposito, ci viene in aiuto la circolare, Agenzia delle entrate, n° 27/2013.

 

In tale sede, è stato chiarito che

“in merito all’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, va da sé che andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l’originario versamento da correggere (30 giugno o 30 luglio”.

Dunque, se il contribuente non ha versato nulla nè al 30 giungo nè al 30 luglio il termine da cui far decorrere il ravvedimento è “la data naturale di scadenza”, ossia il 30 giugno (c.d tax day).

 

Tuttavia, nel nostro caso specifico, il versamento da correggere è stato effettuato in data 30 luglio.

 

Da qui decorre il termine per ravvedersi.

Un esempio pratico: eredi e ravvedimento imposte 730

Ad esempio, ipotizziamo che il contribuente debba ancora versare 200 euro per completare il precedente versamento carente effettuato in data 30 luglio. Il 2° versamento è effettuato in data 20 ottobre. i giorni di ritardo sono 82, rispetto alla scadenza del 30 luglio.

 

Il calcolo della sanzione da versare sarà il seguente:

 

  • 200 euro di maggiore imposta * 1,67%(sanzione del 15% ridotta ad 1/9)= € 3,34 sanzione
  • interessi pari a € 0,02.

 

In tal modo, il contribuente regolarizza la propria posizione.