Al foto finish possono tirare un sospiro di sollievo i committenti interessati dal bonus 110 villette unifamiliari. La scadenza fissata al 31 marzo 2023 slitta di 6 mesi grazie ad un emendamento al decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.

Possiamo dare l’ufficialità della notizia visto che l’emendamento in questione risulta approvato ed inserito nel Dossier della Camera sul decreto stesso, che si trova in fase di conversione in legge.

Ricordiamo che il bonus 110 villette unifamiliari, inizialmente era previsto per spese sostenute entro il 30 giugno 2022, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultasse raggiunto almeno il 30% degli interventi complessivamente previsti.

È questo il c.d. SAL 30% (stato avanzamento lavori).

110 villette unifamiliari, la doppia proroga

Il legislatore, tuttavia, intervenne con una prima proroga, spostando la data del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 e lasciando inalterate le altre. Quindi, a seguito di questa modifica, il 110 villette unifamiliari veniva previsto per spese sostenute entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 31 marzo 2023 a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultasse almeno il 30% degli interventi complessivamente previsti.

Adesso le cose cambiano ancora. In fase di conversione in legge del decreto n. 11 del 16 febbraio 2023, arriva la proroga della scadenza del 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023.

Pertanto, il nuovo scenario prevede che il 110 villette unifamiliari spetta per:

  • spese sostenute entro il 30 giugno 2022;
  • ovvero entro il entro il 30 settembre 2023 a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultasse raggiunto almeno il 30% degli interventi complessivamente previsti.

Ricordiamo anche che per lavori iniziati dal 1° gennaio 2023 sulla casa di abitazione principale, il superbonus è del 90%. Il tutto a condizione che il quoziente familiare non superi 15.000 euro.

La definizione di edificio unifamliare

In merito alla definizione di villetta unifamiliare, per tale si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare

Una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere.

Ad esempio, i impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

La presenza, di un “accesso autonomo dall’esterno”, presuppone, ad esempio, che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari. Tale accesso deve essere chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.

Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari, alle quali si fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e “dell’accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

Sono queste le testuali precisazioni fornite dall’Agenzia Entrate nella Circolare n. 24/E del 2020 e tutt’oggi ancora valide.