In attesa di capire se ci sarà o meno la proroga al 30 giugno 2023 (o 30 settembre 2023) per il bonus 110 villette unifamiliari, continuano ad aversi dubbi sul calcolo del quoziente familiare per avere il superbonus 90% sulla casa in cui si vive e previsto per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023.

Alcuni, ad esempio, ci chiedono di sapere se il reddito complessivo da considerare ai fini del calcolo del quoziente sia quello lordo oppure netto. Quindi, se quello indicato ai punti 1 e 2 della Certificazione Unica 2023 (anno d’imposta 2022) oppure quello decurtato di ritenute IRPEF ed addizionali regionale e comunale (reddito netto).

Per rispondere ai dubbi, in primo luogo è opportuno ricostruire come stanno le cose oggi per il superbonus a fronte di interventi edilizi fatti su villette unifamiliari.

Supebonus villette unifamiliari, il punto della situazione

Il superbonus villette unifamiliari è stato previsto con una percentuale di detrazione del 110% per spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultasse raggiunto almeno il 30% dell’intervento edilizio complessivamente previsto (SAL 30%).

Il legislatore ha poi prorogato la data del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. Quindi, stando così le cose, ad oggi, il 110 villette unifamiliari è previsto per spese fatte entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 31 marzo 2023 a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultasse raggiunto almeno il SAL 30%.

Con la conversione del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, potrebbe arrivare una nuova ed ulteriore proroga. Uno slittamento del termine del 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 (si parla anche del 30 settembre 2023) sempreché al 30 settembre 2022 risulti rispettata la percentuale dello stato avanzamento lavori al 30%.

Cosa cambia per i lavori sull’abitazione principale (c’è il quoziente familiare)

Per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2023 è entrato in gioco il quoziente familiare. Inoltre, è stata abbassata la percentuale di detrazione da superbonus dal 110% al 90%.

In particolare, l’art. 9 del decreto Aiuti quater, ha sancito che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, su unità immobiliari, dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese fatte entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dei lavori
  • che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento (c.d. quoziente familiare) non superiore a 15.000 euro.

Il quoziente familiare, in estrema sintesi, è un indicatore che tiene conto della numerosità della famiglia e della somma dei redditi di tutti i componenti.

Per il calcolo del quoziente familiare occorre partire dalla somma del “reddito complessivo” di tutti i componenti del nucleo.

Quando parliamo di reddito complessivo si intende dire reddito complessivo dell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa (art. 119, comma 8-bis.1 decreto-legge n. 34 del 2020). E per reddito complessivo si intende quello “lordo”, ossia quello riportato sotto la voce “Reddito complessivo” in dichiarazione redditi.

Trovi qui, come calcolare il quoziente familiare.