Superbonus e bonus 110: cosa succede se in un condominio uno dei residenti non vuole partecipare ai lavori e, quindi, usufruire dell’agevolazione? Un nostro lettore ci chiede:

“Buongiorno e grazie per l’utilissimo servizio che state facendo.

Ho una domanda: il cappotto termico ridurrebbe notevolmente la superficie calpestabile di uno dei miei terrazzi già stretto di suo, rendendolo inutile anche al posizionamento di uno stendino. Inoltre, mi costringerebbe a sostituire gli infissi cosa che non voglio assolutamente fare, in quanto in legno e manutenuti periodicamente da me. Qualora nel mio condominio decidessero di imbarcarsi ugualmente e richiedere il Superbonus 110, posso rifiutarmi di fare toccare la mia unità abitativa?

Inoltre, posso chiedere che nell’assemblea di delibera dei lavori venga scritto che al 110 accedano per intero gli altri condomini che vogliono aderire, tutelandomi quindi nel caso in cui sorgano dei problemi che ricadrebbero in solido sui committenti? Io non voglio assolutamente aderire e voglio essere tutelata. Il geometra chiamato dall’amministratore di condominio ha affermato che se io mi rifiuto, faranno il cappotto in tutto il condominio tranne che sulle parti di mia competenza. Che mi andrebbe benissimo ma mi sembra assurdo… come farebbe il condominio a scendere di due classi? Mi sento nelle mani di gente molto poco affidabile.

Grazie in anticipo per la risposta”.

In passato, su questioni simili, l’Agenzia delle Entrate si è già espressa, cercando di fare il punto e di chiarire quali sono le tutele che la legge assicura ai condomini e ai residenti.

Vediamo, quindi, cosa dice il legislatore in questi casi.

Superbonus 110, imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa: alcuni proprietari possono tirarsi fuori?

Con la risposta all’Interpello n. 620/2021, l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito chiarimenti su come funziona l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita, in caso di condominio.

Ferme le disposizioni relative alle tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus, per rispondere al quesito sopra riportato basta prendere come riferimento quanto stabilito dal decreto Rilancio.

Nello specifico, il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126) ha inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio il comma 9-bis, successivamente modificato dalla legge di bilancio 2021, che stabilisce: le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi del Superbonus e gli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se:

  • approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti;
  • si tratta di interventi che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità, ma a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Pertanto, coloro i quali abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali hanno la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter
fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito.

Superbonus 110: è possibile realizzare lavori solo in una parte del condominio?

Fatte le dovute premesse, quando si tratta di condomini e di residenti che non intendono partecipare ai lavori condominiali, è possibile richiedere lo stesso il Superbonus? E, ottenuta l’agevolazione, si possono realizzare interventi solo in una parte del condominio?

Per quanto riguarda il cd. “cappotto termico“, la detrazione spetta per gli interventi di isolamento termico degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare
funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.

L’eventualità che l’intervento condominiale non venga effettuato per il diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, comporterà per l’Istante la mancata fruizione della detrazione del 110 per cento per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione. Sarà chi ha richiesto, ottenuto e effettuato i lavori con il Superbonus quindi a risponderne.