I campi di intervento della Legge 104 sono numerosi e non tutti conosciuti. Spesso perché non facenti parte dei casi specifici che riguardano la maggior parte dei beneficiari. Un caso particolare, ad esempio, riguarda il porto d’armi.

La detenzione di un’arma richiede il rispetto di una ferrea disciplina subordinata a un’apposita legislazione che consente, con atto amministrativo, una licenza specifica. Nella fattispecie, la regolamentazione è data dal Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza ma anche da altre normative stilate appositamente per regolare il possesso di un’arma.

Recenti modifiche, peraltro, sono state apportate con il D.Lgs. 10 agosto 2018 (in vigore dal 14 settembre dello stesso anno), soprattutto in merito alle procedure di richiesta, in ottemperanza alla direttiva europea 2017/853 sul “controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

Tuttavia, non per tutti vale la stessa disciplina. Il porto d’armi, infatti, può variare a seconda delle circostanze, sia nei termini di utilizzo dell’arma che nelle procedure burocratiche di richiesta.

Cosa dice la Legge

Al momento, la Legge italiana prevede unicamente tre campi di concessione. Si va dalla difesa personale, il cui permesso è valido un anno e permette il porto d’armi al di fuori dell’abitazione, alla licenza per uso sportivo. Nel primo caso, l’autorizzazione viene concessa dal Prefetto, nel secondo dal Questore. Chiaramente, l’uso sportivo limita il porto d’armi ai soli circoli dedicati, sempre in un ambito di esercitazione. Al di fuori di essi, l’arma dovrà risultare scarica, anche nel tragitto per raggiungerli. Il terzo caso riguarda l’impiego venatorio, ossia per la caccia sportiva.

L’autorizzazione riguarderà unicamente i fucili appositi, da utilizzare esclusivamente presso le aree in cui vige il permesso e nei soli periodi della stagione venatoria. Ma cosa c’entra la 104? In realtà, tale legge non preclude un porto d’armi, meglio ancora se con l’assistenza – non obbligatoria – di un caregiver certificato, a patto che siano rispettate determinate condizioni.

Legge 104 e porto d’armi: le condizioni indispensabili per la concessione della licenza

Il beneficio della Legge 104 non nega, di per sé, l’ottenimento (o il mantenimento) del porto d’armi. È chiaro che, a fronte di una disabilità riscontrata da apposita commissione medica, il detentore della licenza debba essere in possesso dei dovuti requisiti psicofisici. Nello specifico, il titolare dovrà essere in possesso di una capacità visiva di almeno 1/10 per ciascun occhio e di 10/10 complessivi con correzioni.

Inoltre, la soglia uditiva non dovrà essere superiore a 20 decibel, così come sarà obbligatorio disporre di una capacità funzionale della colonna e degli arti superiori. Non dovranno essere riscontrabili alterazioni neurologiche né disturbi mentali o di personalità. Tali requisiti vanno affiancati a quelli già previsti per una richiesta standard di porto d’armi. Per quel che riguarda la difesa personale, ad esempio, dovrà essere posta e certificata una motivazione plausibile. Le condizioni saranno comunque le medesime dei detentori privi di 104.

I documenti necessari

I termini dei requisiti richiesti varia leggermente a seconda della tipologia di porto d’armi richiesta. Tuttavia, le prerogative basilari sono comuni: a nessun soggetto che mancasse di un requisito tra quelli richiesti sarà concessa una licenza. Né per caccia sportiva o esercitazioni, né tantomeno per difesa personale. In ogni caso, il richiedente sarà tenuto a presentare un certificato di idoneità psico-fisica, accanto a una certificazione anamnestica rilasciata dal medico di base. In fase di valutazione, la commissione medica avrà facoltà di disporre ulteriori accertamenti di carattere specialistico.

Riassumendo…

  • Il porto d’armi, in Italia, è disciplinato da una serie di normative, leggermente variabili a seconda del tipo di licenza richiesta;
  • anche ai titolari di 104 è permesso l’ottenimento di una licenza di detenzione, a patto che rispettino i requisiti psicofisici richiesti;
  • obbligatoria la presentazione di una serie di certificazioni mediche, incluso un certificato anamnestico da parte del medico curante.