A seguito della richiesta di rettifica del Presidente del CPE Trader, l’articolo contenente imprecisioni ed errori è stato così modificato, ci scusiamo per il disagio e con il CPE Trader per l’accaduto.
Il trader è quella persona che fa trading finanziario online e che può ottenere un guadagno in base alle oscillazioni dei mercati finanziari. Molti svolgono questa attività con frequenza giornaliera.
Ma come si diventa trader professionista? Ed Il trader può definirsi un investitore? I clienti dei broker sono investitori o trader?
In generale gli investitori investono capitali, hanno un portafoglio, hanno una visione di lungo periodo, non svolgono l’attività sotto forma di lavoro autonomo professionale, mentre il trader professionale, lavoratore autonomo con partita iva svolge attività lavorativa.
Questa distinzione è fondamentale anche in rapporto alla Direttiva europea di riferimento.
L’associazione di categoria per i trader pro, CPE Trader, ha raggiunto importanti obiettivi per i professionisti appartenenti all’Associazione professionale:
  • la certificazione, UNI CEI EN ISO/IEC 17024 attraverso un Organismo di Certificazione Accreditato che rilascia la certificazione delle competenze professionali dei Trader Finanziari.
  • La scelta di un codice Ateco adatto all’esercizio della “nuova” Professione.
L’Allegato 3 del Regolamento Intermediari CONSOB, riprendendo la disciplina della MiFID2 obbliga gli intermediari e Broker a verificare il rispetto dei requisiti MIFID per l’apertura di conto cliente professionale. Per poter concedere un conto di trading professionale, un Broker con regolamentazione Europea, deve verificare che il cliente appartenente alla sezione 1, oppure che comunque soddisfi almeno 2 dei 3 requisiti introdotti con la MIFID II.
Oltre ai clienti della sezione 1, Imprese di investimento, imprese di assicurazioni, enti creditizi ecc…, possono chiedere l’apertura del conto professionale, Clienti che possono essere trattati come Professionali se ne fanno richiesta, come ad esempio i singoli investitori privati.
Infatti la Direttiva recita:
“I clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, compresi gli organismi del settore pubblico le autorità pubbliche locali, i comuni e i singoli investitori privati, possono anch’essi essere autorizzati a rinunciare ad alcune delle protezioni previste dalle norme di comportamento delle imprese.
Le imprese di investimento sono pertanto autorizzate a trattare tali clienti come clienti professionali purché siano rispettati i criteri e le procedure pertinenti menzionati in appresso. Tuttavia esse non presumono che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.
Qualunque riduzione della protezione prevista dalle norme standard di comportamento delle imprese è considerata valida solo se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente che l’impresa di investimento possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
Il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario potrebbe essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.
Nel corso di tale valutazione, sono soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:
  1. il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  2. il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 500.000,00 EUR;
  3. il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.”
Ma stiamo parlando di un trader o di un investitore professionale?
Approfondiamo…
  • Il primo dei tre requisiti è il cliente che ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; il termine “significativi” lascia ampio margine di considerazione perché per alcuni 500,00 euro ad operazione sono significativi, mentre per altri 500.000,00 euro sono significativi. La frequenza sembra invece chiara, un requisito questo che ci sembra possegga la maggioranza dei Trader.
  • Il secondo requisito indicato è il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente che deve superare 500.000,00 euro, questa norma per gli investitori risulta accettabile, ma se si parla di lavoro professionale appare alquanto discriminatoria, un errore che meriterebbe correzione.
  • Terzo requisito è che il cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. Da notare che il termine “lavoro” si presta a differenti criteri valutativi, che vanno dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, mentre la dicitura “aver svolto il lavoro nel settore finanziario” ci pone la seguente domanda: Il Trading fa parte del settore finanziario? Noi diciamo di sì!
In sintesi, due dei requisiti sembrano essere alla portata di tutti i Trader con almeno 1 anno di esperienza lavorativa professionale nel Trading online, mentre l’altro requisito (il secondo) appare discriminante nei confronti dei liberi professionisti.
Il fondamento sano della normativa è che il Cliente deve avere adeguate esperienze, conoscenze e competenze tali da garantire di essere in grado di adottare decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
Premesso che la Direttiva appare riguardare solo la figura dell’investitore, come recita la Direttiva stessa, mentre la figura del trader professionale che fa questo lavoro (Trading) con Partita iva, iscritto ad un’associazione di categoria a norma della legge 4/2013 evidenzia appunto, un “buco” normativo nella direttiva Europea, stante nel fatto che non vi è alcun riferimento in relazione alla figura professionale del Trader. Si tratta di capire come la figura del Trader libero professionista Certificato si rapporti con il Broker e di approfondire come i Broker possono comunque verificare il possesso dei requisiti del Trader, ma prima parliamo della figura professionale.

CPE Trader: cos’è e come funziona la nuova categoria

CPE trader è l’associazione professionale di categoria, il Trader iscritto che ottiene la certificazione di trader finanziario professionale; non è un investitore, ma un lavoratore autonomo professionista. Una figura professionale largamente esistente e che grazie alla legge 4/2013 viene promossa e fatta emergere. Sulle Associazioni Professionali inoltre, il ministero per lo sviluppo economico ( Mise) svolge attività di controllo e vigilanza affinché le Associazioni rispettino e mantengano tutti i requisiti di legge.
Il CPE Trader – Collegio Professionale Europeo Periti ed Esperti Trader, iscrive aspiranti ed esperti Professionisti in apposite categorie; i meno esperti nella categoria 1/A Aspiranti Trader, ed i Professionisti che sono quelli Certificati tali secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024 nella categoria 1 riservata agli esperti.
Ma qual’è la definizione di Professionista? Un ottimo riferimento arriva dal Dlgs 22 dicembre 1986 n 917, Art. 53 che così recita: “Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale”; pertanto si richiederà l’apertura di Partita Iva per svolgere l’attività di Trader Finanziario come richiesto dall’art.53. Il lavoratore sarà a sua volta identificato non come dipendente, ma Professionista autonomo con codice Ateco 74.90.99 in descrizione di: altre attività professionali NCA.
Come si vede si tratterà di un lavoratore professionista sulla base di normativa diversa dalla Mifid II.
Al fine di consolidare tale posizione professionale due strade sono concretamente evidenti: una sta nell’ottenimento della Certificazione delle competenze Professionali e l’altra sta nell’appartenenza ad un’Associazione di Categoria costituita a norma di legge (4/2013). CPE Trader le ha entrambe.

La Certificazione Q-AID

Q-AID, organismo che rilascia la certificazione (terzo quindi, rispetto al CPE Trader) chiede il possesso di tutti i prerequisiti necessari, titolo di studio, documenti vari, compreso quelli attinenti la frequenza al percorso formativo, compreso aver svolto per almeno un anno l’attività. Così come stabilito dallo schema a norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, superato l’esame il Trader riceve la Certificazione, che ha durata quadriennale e rinnovo biennale.
Solo a termine di tale procedura il Trader viene iscritto nell’apposita categoria del CPE Trader quale Trader Professionale Esperto, e gli viene rilasciata dal CPE Trader l’attestazione della qualità dei servizi.

Quale valore della certificazione?

Q-AID è accreditata presso Accredia (Ente unico Italiano di Accreditamento) che è stata istituita dopo il regolamento n.765/2008 del parlamento europeo. Pertanto, la Certificazione rilasciata da Q-AID in base allo schema per la certificazione dei professionisti che operano nel trading finanziario in riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 ha valore a livello Mondiale, perché riferita a norme riconosciute da tutti gli Stati europei ed internazionali.

La nuova categoria ed il “buco” normativo nelle direttiva

La direttiva 2014/65/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (MIFID), rivolge la Direttiva stessa verso soggetti che identifica come “Investitori” al punto (12) e recita: “La presente direttiva è destinata a disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nello svolgere servizi e/o attività di investimento a titolo professionale. È pertanto opportuno escludere dal suo ambito d’applicazione chiunque eserciti altre attività professionali.”
Inoltre la Direttiva e l’Allegato II non contemplano il caso dei liberi Professionisti che nello svolgere la loro attività fanno un lavoro autonomo e non un investimento. Ciò fa emergere un “buco” normativo derivante dal fatto che il Trading online nella Direttiva è considerato un sistema per fare investimenti e non un sistema per esercitare una Professione.
La Direttiva quindi attualmente non è applicabile a Trader Finanziari Certificati, in quanto non sono investitori ma lavoratori autonomi professionisti nel Trading Finanziario.
I Broker secondo la direttiva dovranno accertare le competenze dei Clienti ai fini dell’apertura di conti con tutele ridotte; la direttiva demanda al Broker la scelta di quale sistema utilizzare per l’accertamento, indicando infatti quale possibile, ma non obbligatorio, l’uso di un test.

Come scegliere il Broker

Per aprire un conto professionale presso un Broker quest’ultimo deve accertare le competenze del richiedente. Non esiste tuttavia un modo migliore della Certificazione rilasciata da un terzo rispetto al Broker, cioè un Organismo accreditato per il rilascio delle certificazioni. Se il Broker decide di adottare in via esclusiva il test, proposto (ma non obbligatorio) nella Direttiva UE e non accettare la Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per valutare i Clienti è una sua scelta, non un suo obbligo.
Il Broker nello specifico può affidarsi al test proposto in Direttiva assumendosi la responsabilità diretta, oppure riconoscere quale documento valido la Certificazione rilasciata dall’Organismo di Certificazione e quindi avere una responsabilità “indiretta”. La Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024 è rilasciata da soggetto terzo accreditato ai sensi della Legge 28/06/2012 n° 92, G.U. 03/07/2012 e del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e che quindi solleverebbe il Broker sia per i conti retail che per quelli professionali da eventuali responsabilità dirette del test circa l’apertura di conti con protezioni ridotte.
Da considerare che in tutti i settori del tessuto sociale a livello italiano, europeo ed internazionali le Certificazioni sono riconosciute valide; per alcuni settori addirittura obbligatorie per esercitare la professione, in quanto come già detto le norme valide UNI/CEI/EN/ISO e IEC sono norme condivise e validate dagli Enti Unici di Accreditamento (Autorità) degli Stati in ambito europeo ed extraeuropeo. Tanto è vero che molti broker hanno richiesto la certificazione di qualità ISO agli Organismi di Certificazione.
Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tale inesattezze, errori od omissioni.