EEMSEnnesima seduta drammatica per Eems. La quotata, infatti, è stata sospesa per eccesso di ribasso e in questo momento sta facendo segnare un calo teorico di oltre 11 punti percentuali. La pioggia di vendite è da mettere in relazione con la decisione del consiglio di amministrazione di presentare domanda di concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L. Fall., prodromica al deposito di un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis L.

F. ovvero di una proposta di concordato di tipo “in continuità” ovvero di tipo liquidatorio, fruendo delle opportunità offerte dalla recente riforma normativa della Legge Fallimentare.

Tale modalità di concordato preventivo prevede che dalla data del deposito della domanda, e sino al deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero all’omologazione del concordato preventivo, non vengano applicati gli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) codice civile, e non operano le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’articolo 2484, n. 4, codice civile.

Ricordiamo ai nostri lettori che lo scorso venerdì, le banche creditrici hanno comunicato la risoluzione dell’accordo sulla ristrutturazione del debito (Eems sospesa, stop banche a accordo di ristrutturazione).