Le feste di compleanno dei figli di divorziati rientrano tra le spese straordinarie?

Le feste di compleanno dei figli di divorziati rientrano tra le spese straordinarie? Non solo le spese delle vacanze, ma anche le feste di compleanno dei figli dei divorziati creano dubbi sulla possibile ripartizione delle spese.
3 anni fa
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Le feste di compleanno dei figli di divorziati rientrano tra le spese straordinarie? Non solo le spese delle vacanze, ma anche le feste di compleanno dei figli dei divorziati creano dubbi sulla possibile ripartizione delle spese.

Rispondiamo ad un quesito pervenuto in Redazione:

“Sono il papà divorziato di una ragazza di 17 anni. Quest’anno molti dei suoi amici, e anche lei, festeggiano 18 anni. Le feste di compleanno sono considerate spese straordinarie o rientrano nell’assegno di mantenimento (organizzazione, regali etc.)?”.

Spese straordinarie per i genitori divorziati: quali sono i requisiti?

Le spese extra ovvero quelle “fuori dall’ordinario” possono essere classificate:

  • oggettivamente: l’ammontare deve essere tale da rientrare nell’assegno di mantenimento,
  • soggettivamente, se si tratta di spese non prevedibili in anticipo legate ad eventi di natura occasionale.

Non c’è un elenco tassativo che consente di classificare la spesa come “extra” o come ordinaria. Per questo, è il Giudice che è chiamato ad analizzare caso per caso.

Spese straordinarie per i genitori divorziati: quali sono?

Sono considerate spese ‘‘straordinarie’’ per i genitori divorziati gli

esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori

(cfr. Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009).

Sono considerate spese straordinarie le spese collegate ad eventi eccezionali della vita dei figli e a tutti quegli eventi imprevedibili.

È necessario che tra i genitori divorziati ci sia un accordo preventivo tra i coniugi relativamente alle spese straordinarie. Secondo quanto contenuto nella Sentenza n. 2467 del 08/02/2012), non è necessario un previo accordo nel caso in cui le spese straordinarie costituiscano “decisioni di maggior interesse” per la prole.

La necessità del comune accordo tra i coniugi ha l’obiettivo di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due coniugi divorziati.

L’accordo preventivo tra i coniugi evita i conflitti che nascono quando a prendere decisioni è uno solo dei coniugi. Di solito, è il genitore più forte economicamente che tenda a decidere escludendo l’altro, salvo il fatto che chieda all’altra parte il rimborso delle spese sostenute.

Pertanto, a seconda dei casi, sono considerate spese straordinarie le seguenti categorie di voci:

  • spese scolastiche, rette di iscrizione, spese universitarie,
  • esborsi per attività ludiche e parascolastiche,
  • spese sanitarie per visite specialistiche ed interventi chirurgici,
  • le spese per le feste di compleanno.

 

 

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