Elezioni e referendum: chi ha la 104 può votare da casa?

Chi ha la 104 può votare da casa in caso di elezioni e referendum? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa prevede la normativa vigente.
2 settimane fa
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Foto © Pixabay

I titolari di legge 104 possono votare da casa? Come cantava Giorgio Gaber con il brano La libertà: “Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare”.

Il voto è sia un diritto che un dovere civico. Non è obbligatorio per legge, ma è moralmente e socialmente importante. Partecipare alle elezioni, infatti, rafforza la democrazia e consente ad ogni cittadino di far sentire la propria voce.

Votare non significa solamente esercitare un diritto, ma anche assumersi una responsabilità verso l’intera collettività.

Chi sceglie di non votare, di fatto, lascia che siano gli altri a decidere anche per lui. Per questo motivo il voto è uno strumento fondamentale di libertà e partecipazione, che ogni cittadino dovrebbe usare con consapevolezza.

Proprio considerando la sua importanza, lo Stato garantisce a tutti i cittadini il diritto di voto, assicurando che sia esercitato in modo personale, libero, segreto e uguale. Ma non solo, provvede a rimuovere ogni ostacolo che possa impedirne l’accesso, come ad esempio alle persone con disabilità.

Elezioni e referendum: chi ha la 104 può votare da casa?

In Italia è possibile votare da casa in occasione di elezioni e referendum, ma solo in specifici casi previsti dalla legge. La sola titolarità della Legge 104 non garantisce automaticamente il diritto al voto domiciliare.

Entrando nei dettagli, stando a quanto stabilito dalla legge numero 46 del 7 maggio 2009, i soggetti affetti da gravissime infermità per cui non possono spostarsi dalla propria abitazione e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali hanno diritto al voto domiciliare.

Per sfruttare tale diritto bisogna richiedere all’Asl apposita documentazione e poi avanzare la dovuta richiesta al Comune di residenza.

Tale quadro è stato ulteriormente confermato grazie alla sentenza numero 3 del 23 gennaio 2025, attraverso cui la Corte Costituzionale, come spiegato nella circolare numero 17 del 2025 del Ministero dell’Interno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, della legge numero 108 del 17 febbraio 1968 e:

“dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale”, nella parte in cui non consentono all’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per poter esercitare il voto domiciliare, di sottoscrivere in altro modo una lista di candidati alle elezioni. La predetta pronuncia, pur riferendosi alla sola fattispecie della sottoscrizione di liste di candidati alle elezioni regionali, non può non avere riflessi anche al di fuori di tale specifico ambito, tenuto conto che ogni aggravio procedimentale irragionevole e sproporzionato configura una discriminazione a danno dei soggetti più deboli in qualsivoglia consultazione elettorale“.

I chiarimenti della Corte Costituzionale

L’orientamento espresso dalla Corte Costituzione riguarda tutte le forme di consultazioni elettorali, compresi i referendum.

Ne consegue che viene riconosciuta la possibilità di sottoscrivere le liste di candidati con firma digitale a coloro che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa a causa di un grave impedimento fisico, come ad esempio ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità.

Tale diritto riguarda anche coloro che sono affetti da gravissime infermità per cui l’allontanamento dalla propria dimora risulti impossibile. Anche con l’ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni. Stesso discorso per coloro che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. In caso di dubbi si consiglia di rivolgersi all’Asl e al comune di competenza per ottenere maggiori informazioni in merito.

Veronica Caliandro

In InvestireOggi.it dal 2022 si occupa di articoli e approfondimenti nella sezione Fisco. E’ Giornalista pubblicista.
Laureata in Economia Aziendale, collabora con numerose riviste anche su argomenti di economia e attualità. Ha lavorato nel settore del marketing e della comunicazione diretta, svolgendo anche attività di tutoraggio.

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