Da quest’anno entrano in vigore diverse novità in tema di imposizione di tassazione delle criptovalute con la legge di Bilancio 2023. Tutti abbiamo sentito parlare di Bitcoin, la moneta digitale più diffusa e popolare al mondo. Al momento, presenta una capitalizzazione di mercato complessiva di 500 miliardi di euro. Nel novembre del 2021, raggiunse l’apice di circa 1.000 miliardi. Parliamo di un fenomeno ormai di rilevanza finanziaria globale al quale le legislazioni nazionali stanno adeguandosi con ritardo e non sempre in maniera univoca e coerente nel tempo.

Novità con legge di Bilancio

Dicevamo, cambia la tassazione delle criptovalute in Italia. Fino alla fine dello scorso anno, questi asset erano assimilati sostanzialmente alle valute fiat come euro, dollari, sterline, ecc. Ne conseguiva che il relativo guadagno poteva essere tassato solo nel caso in cui fossero state detenute per almeno 7 giorni lavorativi nell’anno solare e per un controvalore minimo di 51.645,70 euro. Peculiare la determinazione del costo, ricondotta al valore di mercato dell’asset in data 1 gennaio dell’anno in cui è avvenuto l’acquisto.

Con la legge di Bilancio 2023, i criteri cambiano. Le criptovalute sono state assimilate a un qualsiasi altro investimento di natura finanziaria ai fini della tassazione. All’articolo 1, comma 26 è stabilito che l’aliquota del 26% insiste sulle plusvalenze realizzate per un importo superiore ai 2.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Plusvalenze e minusvalenze potranno compensarsi tra loro entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione delle minusvalenze, a patto che siano state dichiarate nei redditi.

La tassazione delle criptovalute sorge solo nel caso in cui queste sono convertite in valuta fiat (euro, dollari, ecc.). Se le cosiddette “cripto-attività” sono detenute in custodia, amministrazione o deposito presso soggetti qualificati, questi fungono da sostituti d’imposta. Assume rilevanza fiscale anche il mero trasferimento di tali asset in custodia, ad esclusione dei casi di donazione e successione.

Tassazione criptovalute pre-2023

E per gli acquisti relativi agli esercizi precedenti al 2023? La legge di Bilancio prevede che le minusvalenze possano essere riconosciute. Ai fini della tassazione delle plusvalenze, il possessore ha la possibilità di farsi riconoscere quale costo di acquisto il valore di mercato delle cripto-attività all’1 gennaio scorso, assoggettandolo per intero a un’imposta sostitutiva del 14%. Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023. In alternativa, entro tale data dovrà essere pagata la prima di tre rate annuali. Sulle due successive dovrà essere pagato un tasso d’interesse del 3% annuo.

E cosa succede alle attività su criptovalute non dichiarate negli anni passati? Potranno essere regolarizzate tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore di tali asset, oltre allo 0,5% per ogni anno di omessa dichiarazione. In caso di sola omissione della dichiarazione nel quadro RW, andrà pagata la sanzione dello 0,5% per ciascun anno. Infine, c’è da pagare anche l’imposta di bollo dello 0,2% all’anno sulla detenzione di queste attività, similmente a quanto accade per qualsiasi asset di natura finanziaria. Si pensi alle azioni o alle obbligazioni.

Finalmente, quindi, per la tassazione delle criptovalute si ha un quadro più definito legalmente. Fino a pochi mesi fa, l’investitore si affidava alle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate. Permangono aspetti da chiarire, come sulla mancata applicazione dell’aliquota sui primi 2.000 euro di plusvalenze. Trattasi di una franchigia a tutti gli effetti o a partire da 2.001 euro bisognerà pagare sull’intero importo? Ciò detto, la legge di Bilancio 2023 ha finalmente “legalizzato” un investimento sulla cui natura si dibatteva da anni. Per quanto possa sembrare poco piacevole dover pagare un’imposta sui guadagni, d’altra parte è esplicitato che tali guadagni siano considerati leciti. Non sono regolarizzabili solo quelli provenienti da operazioni illecite.

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