Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 11 dicembre è stato pubblicato il decreto del 29 novembre 2023 con cui il Ministero di economia e finanze ha fissato gli interessi legali al 2,50% per il 2024. Per tutto quest’anno sono al 5%, per cui si è trattato di un vero e proprio dimezzamento. In base alla previsione dell’art.1284 del Codice Civile, essi possono essere variati ogni anno in relazione al tasso d’inflazione e ai rendimenti dei titoli di stato con scadenza inferiore ai 12 mesi.

Gli interessi legali si applicano ai pagamenti omessi o tardivi di imposte, ma anche in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili tra soggetti privati.

Essi trovano applicazione altresì a favore del venditore di un bene, nel caso in cui esso sia stato consegnato al compratore e produca frutti. Le parti possono stabilire interessi convenzionali superiori a quelli legali, ma dovranno risultare da accordo scritto. Basti pensare ai prestiti erogati da banche e società finanziarie.

Dal picco del 10% al minimo storico in pandemia

Per molto tempo gli interessi legali in Italia rimasero fissi al 5%. Parliamo del lungo periodo che va dal 1942, anno di entrata in vigore del Codice Civile, fino al 1990. Dal 1991 al 1996, invece, furono alzati al 10%. Successivamente, il trend è stato discendente, salvo i primi anni Duemila, fino al minimo storico toccato nel 2020 allo 0,05%.

Il dimezzamento degli interessi legali sembra senz’altro una buona notizia per le parti debitrici. Tuttavia, le cose potrebbero rivelarsi meno favorevoli di quanto pensiamo. Ad esempio, per quest’anno essi sono stati fissati al 5% contro un’inflazione italiana che dovrebbe attestarsi al 5,7%. In termini reali, quindi, risulterebbero negativi dello 0,7%. Invece, l’anno prossimo saranno al 2,50% contro un’inflazione programmata del 2,30%. In termini reali, dovrebbero salire al +0,20%. Se, poi, l’inflazione dovesse scendere più velocemente delle previsioni ufficiali, i tassi reali salirebbero ulteriormente.

Interessi legali per calcolo usufrutto e nuda proprietà

Gli interessi legali, comunque, non riguardano solamente i debitori in senso stretto.

Essi sono utilizzati anche per determinare la rendita vitalizia di un assegno pensionistico o il valore dell’usufrutto, ergo anche della nuda proprietà. A quest’ultimo proposito, il Ministero di economia e finanze ha provveduto anche a mutare i relativi coefficienti, come da Dpr 131 del 1986. Nei fatti, questi sono stati raddoppiati per ciascuna fascia di età, al fine di mantenere invariate le percentuali per trovare i due valori di cui sopra.

Ad esempio, se il beneficiario di un contratto di usufrutto ha 40 anni, il coefficiente di riferimento dall’anno prossimo sale da 17 a 34. Moltiplicato per 2,50%, esita un valore dell’usufrutto pari all’85% e della nuda proprietà al 15%. Ad esempio, se il valore della piena proprietà fosse di 200.000 euro, la nuda proprietà varrebbe 30.000 euro e l’usufrutto 170.000 euro.

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