Tutto si evolve e niente (o quasi) rimane identico nel corso del tempo. Ma ancora oggi l’assegno bancario è nell’immaginario collettivo segno di rispettabilità sociale. Possedere un carnet degli assegni resta, se non uno status symbol, perlomeno un fattore di soddisfazione personale, quasi di autocelebrazione della propria capacità di far fronte alle incombenze. Qualche giorno fa, Intesa Sanpaolo ha annunciato alla clientela che dal prossimo 8 maggio non potranno più fare uso dell’assegno bancario per effettuare i pagamenti. La banca ha sostenuto la necessità di evolvere verso sistemi di pagamenti più sostenibili, offrendo l’alternativa del bonifico istantaneo a zero commissioni.

Sarà che l’annuncio ha scatenato scalpore inatteso, ma qualche giorno più tardi la stessa Intesa è tornata parzialmente sui suoi passi: ai clienti che dopo l’8 maggio desiderino continuare a pagare tramite assegno bancario, sarà consentito farlo. Una retromarcia di fatto. Se sei uno/a di coloro che pensano che l’eventuale fine dell’assegno bancario non cambierebbe per nulla la vita, sappi di essere in ottima compagnia. Oramai, solamente l’1% dei pagamenti non in contanti avviene con assegno. Dunque, il problema riguarda una nettissima minoranza di persone. Ciononostante, non sarebbe secondaria la sua scomparsa.

L’assegno bancario è un titolo esecutivo normato dal Codice Civile. Chi lo emette, diventa legalmente debitore nei confronti del creditore intestatario. Questi ha tempo fino a 8 giorni dalla data di emissione per riscuoterlo, se la riscossione avviene nello stesso Comune in cui c’è stata l’emissione; fino a 15 giorni, se avviene in un Comune differente. Scaduto il termine, il debitore può revocare l’assegno. Questo non significa che il debito sarà estinto, ma che non potrà più essere saldato tramite il titolo emesso. Se il creditore si presenta entro i termini per riscuotere l’assegno bancario in suo possesso e sul conto corrente del debitore non esistono sufficienti fondi di provvista per procedere al pagamento, ha titolo per chiederne il protesto attraverso un pubblico ufficiale quale un notaio o un ufficiale giudiziario o un segretario comunale.

Il debitore avrà 60 giorni per pagare.

Differenze tra assegno bancario e circolare

Possiamo anche capire che questa disciplina appaia ai più poco attinente alla realtà dei giorni d’oggi, eppure esiste e non la si può ignorare. Anche perché ancora oggi l’assegno bancario è il metodo di pagamento quasi esclusivo utilizzato per alcune operazioni straordinarie. Pensate all’acquisto di un bene immobile. Acquirente e venditore si presentano davanti al notaio per firmare il rogito. La vendita si perfeziona con il pagamento e trattandosi di cifre elevate, non è pensabile regolarlo in contanti. Come si procede? Tramite la consegna dell’acquirente al venditore di un assegno circolare non trasferibile sul quale è indicata l’esatta cifra pattuita.

Assegno circolare? In cosa si differenza dall’assegno bancario? Esso garantisce al creditore la disponibilità dei fondi per il pagamento. Infatti, il debitore si presenta in banca e versa a favore del creditore la somma dovuta. La banca emette l’assegno circolare dopo essersi accertata della disponibilità materiale della cifra. Dunque, non esiste alcun rischio in capo al creditore. Contrariamente a quanto avviene con l’assegno bancario, che non implica la certezza che la somma sia effettivamente disponibile per il pagamento.

Queste modalità di pagamento potranno essere sostituite dai bonifici istantanei, che trasferiscono immediatamente una data somma da un conto corrente all’altro. Insomma, se sparisse l’assegno bancario o finanche l’assegno circolare il mondo andrebbe avanti, non ci troveremmo dinnanzi a un vuoto per portare avanti certi affari e transazioni. Ma se Intesa ha deciso di fare marcia indietro, significa che c’è un segmento della clientela ancora desideroso di estrarre il libretto degli assegni dalla tasca della giacca o dalla borsetta insieme a una penna, al fine di saldare i propri debiti.

Gesti d’un tempo, ma che durano a morire del tutto.

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