Ecobonus, è possibile effettuare la cessione integrale del credito a un singolo fornitore

La sopravvenienza attiva generate, pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito, concorrerà alla formazione del reddito imponibile.
4 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 76 del 2 febbraio 2021, fornisce utili chiarimenti in merito a un particolare caso di cessione del cosiddetto “ecobonus”. vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è un’azienda che, nei confronti di un’altra impresa, vanta un credito, derivante dalla fornitura di prodotti utilizzati nell’ambito della riqualificazione energetica di un condominio.

Lo stesso soggetto rappresenta che la ditta esecutrice dei lavori, a parziale pagamento delle relative fatture, ha ricevuto dai condòmini un credito di imposta, il cosiddetto ecobonus, utilizzandone le prime due rate in compensazione.

Successivamente, le società si sono accordate per il passaggio dall’una all’altra dell’intero importo residuo, in parte a saldo del debito in essere e in parte dietro pagamento di un corrispettivo.

Ciò premesso, l’Istante chiede all’Agenzia delle entrate se sia possibile trasferire a un solo fornitore tutto il credito d’imposta maturato, di ammontare eccedente il debito che il cedente ha nei suoi confronti.

L’Ecobonus è cedibile anche a un solo fornitore

L’agenzia delle entrate, dopo aver passato al vaglio la normativa in questione e alcuni documenti di prassi, fornisce una risposta affermativa.

Nel caso di specie, è possibile effettuare la cessione integrale del credito da parte della società a favore dell’istante, fornitore dei materiali, sul presupposto che risulti un collegamento con il rapporto che ha dato origine a queste detrazioni.

L’istante, spiega la stessa agenzia, potrà utilizzare, nel limite delle rate residue, ed esclusivamente in compensazione il credito ceduto.

Infine, viene precisato che la sopravvenienza attiva generate, pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito, concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito.

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