Decreto bonus barriere 75%, i casi ammessi allo sconto in fattura e cessione credito

Elenco lavori ammessi ristretto e stop allo sconto e cessione credito ma con deroghe per il bonus barriere architettoniche 75%
11 mesi fa
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Bonus barriere architettoniche 75%,
Foto © Licenze Creative Commons

Il nuovo decreto bonus edilizi approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023 interviene, da un lato, con delle misure di favore per il superbonus; dall’altro lato, invece, il legislatore mette in campo una serie di restrizione per il bonus barriere architettoniche 75%. Si tratta di restrizioni che riguardano i lavori ammessi a questo beneficio fiscale e la possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito.

L’esecutivo giustifica questi interventi con il contrasto agli abusi. Le limitazioni sono volute, dunque, per evitare che si commettano truffe nello sfruttare questo beneficio fiscale, come in passato già avvenuto per altri bonus casa (il superbonus su tutti).

Il bonus barriere architettoniche è fino al 2025

Il bonus barriere architettoniche 75% è introdotto nel 2022 e prorogato fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Si concretizza in una detrazione fiscale (da spalmare in 5 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori finalizzati al superamento/eliminazione barriere architettoniche.

Prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. Una possibilità questa che non era stata interessata in alcun modo dallo stop (dal 17 febbraio 2023) alle due opzione stabilito, con il decreto-legge n. 11/2023, per la generalità dei bonus edilizi.

Un elenco esemplificato dei lavori ammessi al beneficio fiscale era stato fornito dall’Agenzia Entrate nella Circolare n. 17/E del 2023. Si tratta, ad esempio di:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • rifacimento di scale ed ascensori;
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

I lavori ammessi (aggiornamento)

Condizione indispensabile per l’agevolazione fiscale è che i citati interventi edilizi lavori rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.

236. Si tratta dei requisiti in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il decreto bonus edilizi approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, in primis, limita il campo di applicazione del beneficio. Si stabilisce che, dal 1° gennaio 2024, i lavori ammessi al bonus barriere architettoniche 75% saranno esclusivamente quelli aventi ad oggetto:

  • scale;
  • rampe;
  • installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

È anche stabilito che, al fine di godere del benefici, o sarà necessario acquisire l’asseverazione del tecnico. Tale asseverazione dovrà certificare il rispetto dei requisiti di cui al richiamato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Bonus barriere 75%, stop allo sconto in fattura e cessione del credito (con deroghe)

Altra novità prevista è che, dal 1° gennaio 2024, non sarà più possibile fare opzione per sconto o cessione del credito salvo che in alcuni casi. In dettaglio, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa al nuovo decreto bonus edilizi (detto anche decreto superbonus), lo sconto e cessione nel campo del bonus barriere architettoniche 75% saranno ancora possibili in caso di spese sostenute:

  • da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari. A condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare. E che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità.

A tale scopo, tuttavia, sarà necessario che alla data di entrata in vigore del decreto in esame sia già stato presentato il titolo abilitativo ai lavori.

Ovvero, in caso di lavori, in edilizia libera siano già iniziati gli interventi oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Riassumendo…

  • con il nuovo decreto bonus edilizi, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, si restringe il bonus barriere architettoniche 75%
  • si limitano, rispetto al passato, i lavori ammessi (saranno solo quelli aventi ad oggetto scale, rampe, installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici
  • si stabilisce lo stop allo sconto in fattura e cessione del credito, prevedendo allo stesso tempo dei casi in cui le due opzioni saranno ancora possibili
  • le novità decorrono dal 1° gennaio 2024.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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