Credito d’imposta ricerca e sviluppo 2011: chiarimenti

Precisazione dell'Agenzia delle Entrate in merito alle attività di ricerca e sviluppo che hanno avuto il nulla osta per la fruizione del credito d'imposta
13 anni fa
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SUL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO ARRIVANO I CHIARIMENTI DI UNA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – L’Agenzia delle entrate, in risposta ad apposito interpello, chiarisce le modalità di fruizione del credito d’imposta relativo alle attività di ricerca e sviluppo (ex art. 1, commi da 280 a 283, L. 296/2006) tramite la risoluzione n. 100 del 19 ottobre 2011.

In particolare, con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008, (data di entrata in vigore del D.L. 185/2008), ma che non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione del credito d’imposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, viene precisato che:

–          il diniego del predetto nulla-osta non impedisce la maturazione del credito di imposta, ma ne inibisce l’utilizzo nei periodi di imposta in cui lo stesso è maturato, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, senza tuttavia escludere la possibilità di un futuro utilizzo in funzione delle disponibilità finanziarie eventualmente stanziate negli esercizi successivi;

–          in seguito allo stanziamento di nuove risorse, il decreto 4 marzo 2011, ha concesso la possibilità di utilizzare il credito d’imposta immediatamente – ed esclusivamente tramite il modello F24 – nella misura massima complessiva del 47,53 per cento (cfr. Comunicato Stampa 14 aprile 2011 – Min. economia e finanze – Dip. finanze); il credito di imposta in esame va, quindi, utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 indicando l’anno 2011 e il codice tributo 6808 (credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo);

–          la fruizione, a decorrere dall’anno 2011, del credito d’imposta nella percentuale massima complessiva sopra consentita, potrà essere effettuata sempreché si siano realizzati, nei periodi di imposta per i quali è stato presentato il formulario (modello FRS), investimenti in attività di ricerca in misura pari a quella indicata nel formulario stesso;

–          nell’ipotesi di investimenti realizzati in misura inferiore all’importo indicato nel formulario (Modello FRS), l’ammontare del credito di imposta cui applicare la suddetta percentuale massima deve essere calcolato sulla base degli investimenti in attività di ricerca effettivamente realizzati per i medesimi periodi di imposta per i quali il formulario è stato presentato;

–          con riferimento all’obbligo di indicare il credito d’imposta nella relativa dichiarazione dei redditi ed in considerazione del fatto che la fruizione del credito di imposta maturato è stata disciplinata dal decreto del 4 marzo 2011, l’obbligo in questione si considera soddisfatto mediante l’indicazione in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (Modello Unico 2012) dell’ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l’ammontare del credito d’imposta.

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