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Contributo a fondo perduto decreto Sostegni: le regole per l’erede

Nella domanda del contributo a fondo perduto l’erede che prosegue l’attività del deceduto deve riportare anche il codice fiscale di quest’ultimo
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Anche l’erede che prosegue l’attività del deceduto può presentare domanda per il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni. Vediamo le regole in questi casi.

Chi può chiedere il contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto in commento spetta ad imprese e lavoratori autonomi indipendentemente dal codice ATECO dell’attività. È richiesto, tuttavia, il rispetto di un requisito principale ed una condizione secondaria.

In dettaglio, è necessario aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Oltre a tale condizione è richiesto il rispetto di almeno uno tra i seguenti due ulteriori requisiti:

  • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
  • attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

La finestra temporale per la presentazione dell’istanza (all’Agenzia delle Entrate) si è aperta il 30 marzo 2021 e si chiuderà (salvo proroghe) il 28 maggio 2021.

Erede che prosegue l’attività: i requisiti per il contributo a fondo perduto

Può presentare domanda per il contributo a fondo perduto anche l’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. In tal caso, con riferimento al requisito principale, è stabilito che

nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento a entrambe le dichiarazioni dei redditi (Modello Redditi/2020) del deceduto e dell’erede.

Con riferimento al secondo requisito, è poi stabilito che:

  • nel caso di erede che prosegue l’attività con decorrenza successiva al 31 dicembre 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 è da calcolarsi solo considerando la partita IVA del soggetto deceduto
  • se la prosecuzione dell’attività decorre tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei due anni è da determinarsi considerando sia la partita IVA dell’erede sia quella del deceduto.

Nella domanda l’erede deve anche indicare il codice fiscale del soggetto deceduto.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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