Con la risposta n. 190/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche il coniuge superstite di un dipendente, se iscritto a una Cassa di assistenza sanitaria con finalità esclusivamente assistenziali, può escludere dal reddito i contributi versati, nei limiti di legge, inclusi quelli riferiti a familiari non fiscalmente a carico.
Una posizione che conferma precedenti risoluzioni e offre un riferimento utile in sede di dichiarazione dei redditi.
Vediamo nello specifico quali sono state le indicazioni dell’Agenzia delle entrate e in che modo queste impattano sulla compilazione del 730 o del modello Redditi.
Contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale
L’Istante è coniuge superstite di un ex dipendente di un istituto bancario, già iscritto a una Cassa di assistenza sanitaria del gruppo bancario, registrata regolarmente all’Anagrafe dei Fondi Sanitari.
Dopo il decesso del coniuge, ha esercitato il diritto di subentro nel rapporto associativo, in base a quanto previsto dallo Statuto della stessa Cassa (art. 5), che estende l’adesione anche a pensionati e superstiti.
In particolare, l’Istante:
- versa contributi annuali volontari per la copertura sanitaria propria e per il figlio (non fiscalmente a carico);
- percepisce una pensione propria e una pensione di reversibilità del coniuge defunto;
- chiede se tali contributi possano non concorrere al reddito imponibile, come previsto per i lavoratori attivi, anche alla luce della risoluzione n. 65/E del 2 agosto 2016.
In base alla sua opinione, i contributi sarebbero deducibili dal reddito complessivo nel limite annuo di 3.615,20 euro, anche se versati per familiari non a carico, da indicare nel modello 730, rigo E26, codice 6.
La risposta dell’Agenzia: detassazione ammessa, ma nel rispetto dei requisiti
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato l’art.
51, comma 2, lett. a) TUIR, nella risposta n°190/2025 sui contributi di assistenza sanitaria conferma che:
“Non concorrono a formare il reddito […] i contributi di assistenza sanitaria versati […] ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi […] o di regolamento aziendale […] per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.”
L’Agenzia distingue l’ambito applicativo dell’art. 51, co. 2, lett. a), da quello dell’art. 10, co. 1, lett. e-ter), del TUIR, richiamando la risoluzione n. 107/E/2014:
- l’art. 10 si riferisce ai Fondi sanitari integrativi del SSN (ex d.lgs. n. 502/1992);
- ’art. 51 riguarda invece enti o casse con fini esclusivamente assistenziali (come quella del caso in esame);
I secondi possono finanziare anche prestazioni sostitutive del SSN, i primi solo integrative. Dunque ci possono essere dubbi sulla deduzione dei contributi al SSN.
Secondo il parere del Ministero della Salute, non è possibile equiparare le due tipologie di enti: ciò significa che le deduzioni ex art. 10 non si applicano alle Casse come quella oggetto del caso, che rientra nel perimetro dell’art. 51, comma 2, lett. a).
L’Agenzia rileva che lo Statuto della Cassa sopra citata: consente l’adesione del coniuge superstite se richiede di subentrare entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta; mantiene la qualifica di associato anche per i superstiti e i pensionati, fino a eventuale disdetta; estende le prestazioni anche ai familiari (inclusi quelli non fiscalmente a carico).
L’Agenzia conferma la validità della risoluzione n. 65/E/2016, che aveva già stabilito che:
I contributi versati da pensionati a Enti o Casse con esclusivi fini assistenziali, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), non concorrono alla formazione del reddito, purché previsti da regolamento o contratto aziendale.
Ciò vale anche per i contributi versati per familiari non a carico, nei limiti stabiliti dalla norma.
Conclusioni
I contributi versati dalla richiedente per l’assistenza sanitaria all’ente di previdenza e assistenza, in qualità di coniuge superstite, compresi quelli a favore favore del familiare non fiscalmente a carico, non concorrono, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir alla formazione del reddito di pensione dell’interessata.
Dunque, in poche parole sono deducibili dal reddito.
Qualora il sostituto d’imposta non abbia tenuto conto nella determinazione del reddito da pensione della quota di contributi versati alla Cassa tale importo potrà essere portato in deduzione dalla contribuente in sede di dichiarazione redditi. Nel modello 730 nel rigo E26 Altri oneri deducibili, cod. ’21’. Per il modello Redditi si prende a riferimento il quadro RP.
Riassumendo.
- I contributi versati alla Cassa da un coniuge superstite pensionato, se la Cassa ha fini esclusivamente assistenziali, non concorrono al reddito ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. a) TUIR.
- L’esclusione si applica anche ai contributi riferiti a familiari non fiscalmente a carico, nel limite complessivo di 3.615,20 euro annui.
- La Cassa deve essere iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari e rispettare criteri di mutualità e solidarietà.
- L’adesione del superstite deve essere prevista da Statuto o regolamento e formalizzata nei termini indicati. 5. In assenza di trattenuta da parte del sostituto d’imposta, la deduzione può essere effettuata nel 730 al rigo E26, codice 21.