Congedo straordinario retribuito: contribuisce all’anzianità di servizio?

Il congedo straordinario biennale retribuito conta ai fini degli scatti di anzianità e della progressione di carriera?
7 anni fa
2 minuti di lettura

Salve, sono invalida civile al 100 per 100 e titolare di legge 104 con gravità, senza più revisione.
Mia figlia mi assiste, ma avendo io avuto adesso la terza ricaduta oncologica (e dunque dovrò essere rioperata, peraltro lontano dalla mia città), lei  vorrebbe prendere per assistermi 2 mesi dei 2 anni di congedo pagato.
So che nel frattempo non maturerà ferie, ma la
domanda è se nel frattempo maturerà comunque l’anzianità lavorativa oppure se quei mesi non concorreranno al raggiungimento dei 5 anni, obiettivo importante per lei.

Grazie mille, aspetto con ansia una sua risposta.

 

Il congedo straordinario retribuito sostanzialmente determina una sostanziale sospensione del rapporto di lavoro durante il quale non si maturano ferie e tfr nè progressione economica.

Il periodo di congedo straordinario è riconosicuto ai fini dell’anzianità di servizio per il raggiungimento del diritto alla pensione e a determinare la misura della stessa ma non vale per quanto riguarda la progressione economica di carriera.

Per i dipendenti pubblici questo è specificato nel parere numero 2285 del 15 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fa una netta distinzione tra scatti di anzianità e anzianità di servizio maturata nel corso del congedo straordinario retribuito.

Per lo scatto di anzianità e relativa progressione economica si presuppone una attività lavorativa effettivamente svolta che porta all’arricchimento professionale del dipendente e ad un suo miglioramento nella capacità lavorative, dal momento che con il congedo straordinario il dipendente non lavora questo non accade. Lo stesso parere del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche specifica che “i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferietredicesimatrattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (cfr.: Circolare INPDAP n. 11 del 2001), ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità. Si precisa che il riferimento alla contribuzione figurativa contenuto nella norma vale solo per i lavoratori del settore privato e non per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, poiché per questi ultimi la contribuzione va calcolata, trattenuta e versata, secondo le ordinarie regole, sulla base dei trattamenti corrisposti (circolare INPDAP n. 2 del 2002). Tale contribuzione deve essere versata ai fini del trattamento pensionistico, a seconda della gestione cui risulta iscritto il lavoratore beneficiario, a favore della gestione unitaria delle attività sociali e creditizie nonché a favore dell’assicurazione sociale vita. In considerazione del previsto limite di spesa complessivo tra indennità da erogare e contribuzione, si sottolinea, inoltre, che non sono valorizzabili ai fini pensionistici, neanche tramite accredito figurativo a carico della gestione previdenziale, gli importi di retribuzione eccedenti i limiti massimi imposti. Il trattamento non è invece assoggettato alla contribuzione TFS/TFR, in quanto, come visto, il congedo di cui trattasi non rileva a tali fini”. 

Se, quindi, i 5 anni cui si riferisce per sua figli sono relativi ad una progressione di carriera e ad uno scatto di anzianità, purtroppo, il congedo straordinario non conta nel raggiungimento.

 

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”

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