Cessione multiple superbonus 110. L’entrata in vigore non è immediata, come comportarsi ora

Sarà possibile cedere il credito per tre volte, dopo la prima cessione, solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari
3 anni fa
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cantieri 110 bloccati
photo @ pixabay

Si alla cessione del credito anche successiva alla prima in favore delle banche e degli altri intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca D’Italia.

E’ quanto prevede il nuovo decreto legge approvato lo scorso venerdì dal Governo.

Sarà possibile cedere il credito superbonus e altri bonus edilizi per tre volte. Dopo la prima cessione, solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Il credito non potrà formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Il blocco alle cessioni multiple. La situazione attuale

Con il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, il Governo ha disposto per i crediti edilizi, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, il blocco alle cessioni multiple. Con l’intento di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali.

Nello specifico:

  • i beneficiari delle detrazioni quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione ecc, possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato;
  • in caso di sconto in fattura praticato dai fornitori, questi possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni.

Non sono sottoposti al blocco delle cessioni multiple, i crediti ceduti anche più volte, per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 ossia entro il 16 febbraio 2022. Per tali crediti è ammessa la possibilità di ulteriore cessione in favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.

L’ulteriore cessione può essere effettuata a partire dal 17 febbraio.

Dunque dalla scorsa settimana.

Cosa prevede il nuovo decreto legge? Cessione successive solo in favore di banche e intermediari

Il blocco alle cessioni multiple ha provocato una dura reazione soprattutto da parte delle imprese edili e di tutte quelle imprese che fanno parte dell’indotto ristrutturazioni. Infatti, porre un divieto simile, significa porre fine al mercato delle cessioni dei crediti edilizi. Con conseguente blocco anche dei cantieri già avviati.

Da qui, il Governo, con l’intento di porre rimedio alle gravi conseguenze causate dal decreto Sostegni-ter, venerdì scorso ha adottato un nuovo decreto legge.

Come cambiano le cessioni del credito superbonus e altri bonus ordinari?

Grazie al nuovo decreto, dopo la prima cessione in favore di ad altri soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, il nuovo decreto ammette due ulteriori cessioni. Le due ulteriori cessioni possono essere effettuate solo in favore di:

banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4 , del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”.

Tali novità dovrebbero entrare in vigore già subito dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Ulteriori novità

Il decreto specifica che i crediti in esame non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione comunicata all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni al Fisco delle eventuali successive cessioni del credito.

Secondo le modalità previste da un provvedimento di futura emanazione.

Attenzione il divieto di cessioni parziali e l’attribuzione di un codice identificativo, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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