Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane: negato pagamento per prescrizione, l’intervista a Pedone dell’Aduc

Negato pagamento per prescrizione dei buoni fruttiferi postali di Poste Italiane: ecco cosa comunica e consiglia di fare Pedone dell'Aduc in un'intervista.
7 anni fa
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Alessandro Pedone, responsabile del reparto di tutela per il risparmio dell’associazione Aduc, ai microfoni di Due di denari ha spiegato perché alcuni beneficiari di buoni fruttiferi postali si vedono negato il pagamento di essi dopo la data di scadenza per la prescrizione decennale. Principalmente il problema riguarda la serie da AA1 ad AA5 che è stata emessa dal 28 dicembre 2000 e che ha una sola data di scadenza invece delle due che fino ad allora erano previste. Che fare in questo caso?

Bfp di Poste Italiane: la prescrizione, il caso

Alessandro Pedone spiega che non tutti coloro che hanno buoni fruttiferi postali della serie che va da AA1 ad AA5 hanno problemi di rimborso.

Il vero problema è che sul retro del modulo ordinario non venivano riportate le condizioni e gli impiegati postali dovevano applicare un’etichetta con un timbro sul quale tali condizioni dovevano essere riportate. Non tutti, però, hanno ricevuto tale etichetta e proprio tali investitori si sono rivolti all’Aduc. Costoro, infatti, a causa di tale mancanza, non sapevano quale fosse il termine della prescrizione dei loro buoni. Ma quando andava apposto l’adesivo? Ebbene, Pedone comunica che esso andava inserito al momento della sottoscrizione.

Quando ciò non veniva fatto la responsabilità non era dell’investitore in quanto lui credeva per legittima convinzione che fossero applicate le condizioni precedenti e quindi una doppia scadenza con una conseguente prescrizione più lunga. Le Poste, però, applicavano le condizioni come se l’etichetta sul retro fosse stata apposta ugualmente. In merito a ciò Pedone spiega che la tassazione dice che le Poste devono pagare in base alle condizioni scritte sul retro. Se queste sono diverse rispetto a quelle previste in quel periodo è problema delle Poste. L’investitore, infatti, si è fatto il legittimo convincimento di dover ricevere l’importo sul retro.

Cosa fare?

In questo caso il problema particolare è che le Poste non avevano applicato nulla sul retro e le stesse avrebbero dovuto dimostrare, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale, di aver consegnato dei fogli informativi inerenti a tali prodotti.

Le Poste, però, non sono state in grado di dimostrare questa cosa. Il consiglio dell’Aduc, quindi, è quello di rivolgersi all’arbitro bancario e finanziario in quanto tale procedura è molto economica (costa solo 20 euro) ed abbastanza efficiente (in quanto i tempi sono diventati più lunghi a causa della mole di richieste ma più brevi rispetto ad un tribunale ordinario). In molti casi quando ci sono le condizioni, infatti, l’arbitro impone alle Poste di pagare al cliente la somma che gli spetta.

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alessandradibartolomeo

Da novembre 2016 fa parte della redazione di InvestireOggi curando la sezione Risparmio, e scrivendo su tematiche di carattere politico ed economico. E’ Giornalista pubblicista iscritta all'ODG della Campania.
Dopo una formazione classica, l’amore per la scrittura l’ha portata già da più di dieci anni a lavorare nell’ambiente del giornalismo. Ha collaborato in passato con diverse testate online, trattando temi legati al risparmio e all’economia.

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