L’INPS non ha mantenuto la parola. Ci sono lavoratori che, nonostante abbiano presentato domanda entro il 28 febbraio 2022, non hanno ancora ricevuto, in tutto o in parte, l’importo spettante per l’assegno unico figli a carico.
Molti, ad aprile, vedranno accreditarsi la rata di marzo e quella del mese di aprile medesimo.
Detto ciò, cosa succede nel caso in cui il richiedente abbia residenza e domicilio stabiliti in luoghi differenti?
Per quali figli spetta l’assegno unico
L’assegno unico, ricordiamo, è corrisposto, dietro presentazione di apposita domanda all’INPS:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni in capo al quale è soddisfatta una o più delle seguenti condizioni:
- frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea
- svolge un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
- svolge il servizio civile universale
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Residenza e domicilio del richiedente
Per l’assegno unico sono richiesti, tra l’atro, requisiti di residenza e soggiorno. In dettaglio, è richiesto che il richiedente, sia:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
- soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
- residente e domiciliato in Italia
- residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Tra i requisiti, dunque, è stabilito che il richiedente l’assegno unico sia “residente e domiciliato in Italia”.
- spetta se la residenza è in Italia e il domicilio è in Italia (e ciò anche se stabiliti in luoghi diversi)
- non spetta se residenza è in Italia e domicilio all’estero (o viceversa).
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