Agevolazioni prima casa under 36: per i coniugi la situazione si complica

Le agevolazioni prima casa under 36 spettano anche per gli acquisti effettuati congiuntamente dai coniugi, verificati i requisiti per entrambi
3 anni fa
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Le agevolazioni prima casa in favore degli under 36, sono state introdotte dal decreto Sostegni-bis. Decreto che ha fissato anche i requisiti da rispettare per accedere alle agevolazioni.

Possono accedere alle agevolazioni prima casa under 36 anche i coniugi.

Cosa accade se solo uno dei due coniugi rispetta i requisiti? Si perde la possibilità di accedere alle agevolazioni prima casa under 36?

Le agevolazioni prima casa under 36

Grazie al decreto Sostegni-bis, i giovani under 36 che decidono di acquistare la loro prima casa, possono accedere a specifiche agevolazioni.

In particolare, rientrano tra i beneficiari i giovani che nell’anno di stipula del rogito non hanno ancora compiuto 36 anni e che presentano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

L’agevolazione consiste nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto soggetto ad IVA, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto all’impresa.

L’esenzione opera sulle imposte dovute sulla prima casa (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del TUR).

Agevolazioni prima casa under 36: le regole per i coniugi

Le agevolazioni in esame si applicano anche per gli acquisti effettuati congiuntamente dai coniugi.

In tale caso, con la circolare n°12/2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito ch in caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti.

Da qui, se solo uno dei due coniugi possiede i requisiti, l’agevolazione prima casa user 36, si applica solo a colui che possiede i requisiti.

L’altro coniuge, se rispetta i requisiti, per la sua quota, potrà comunque accedere alla agevolazioni prima casa ordinarie. Dunque, pagherà l’imposta di registro al 2%, con un minimo di 1.000 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, pari a 50 euro ciascuna.

In caso di acquisto soggetto ad Iva, pagherà: l’Iva al 4%,  imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Se non rispetta neanche i requisiti per le agevolazioni prima casa ordinarie, la quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte in misura ordinaria ossia: imposta di registro al 9 per cento sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a 1.000 euro. Imposte ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro ciascuna, in caso di acquisto non soggetto ad IVA.

In caso di acquisto soggetto ad Iva pagherà l’Iva con l’aliquota del 10%, le imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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